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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24274 - pubb. 30/09/2020.

Licenziamento per giusta causa e violazione delle garanzie ex art. 7 della legge n. 300 del 1970


Tribunale di Roma, 14 Settembre 2020. Est. Daniela Bracci.

Lavoro privato – Licenziamento disciplinare – Necessaria contestazione dell’addebito disciplinare che delinei i contorni del “fatto contestato” – Radicale difetto di contestazione dell’infrazione – Insussistenza del fatto – Applicazione della tutela reintegratoria


La violazione delle disposizioni di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 integra un vizio formale che ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, non intaccato né dal decreto legge n. 87 del 2018, né dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2018, determina l’applicazione di una indennità risarcitoria variabile sulla base dell’anzianità di servizio da un minimo di 2 ad un massimo di 12 mensilità. Tuttavia, l’art. 3, comma 2 della stessa norma consente di applicare la tutela reintegratoria nelle ipotesi in cui il licenziamento disciplinare sia stato intimato per fatti contestati in realtà risultati insussistenti.
Poiché il parametro per valutare la sussistenza o meno del fatto che ha costituito il motivo del licenziamento è dato dalla contestazione disciplinare, la totale mancanza di questa non può integrare un mero vizio formale, ma precludendo in origine la stessa possibilità di valutare la sussistenza del fatto, deve essere equiparata all’ipotesi di insussistenza del fatto. In poche parole, un fatto disciplinarmente rilevante non contestato deve essere considerato, ai fini disciplinari, quale insussistente.
L’inquadramento della categoria del vizio nell’ambito dell’insussistenza del fatto contestato rende superflua la verifica della sussistenza del fatto che ha costituito oggetto di licenziamento. (Roberto Cerreti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Roberto Cerreti del Foro di Roma


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