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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24347 - pubb. 14/10/2020.

Distacco del lavoratore: sanzionato solo se mancano i requisiti fondamentali dell'interesse e della temporaneità


Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 11 Settembre 2020. Pres. Nobile. Est. Cinque.

Distacco del lavoratore - Profili sanzionatori - Violazione di cui all'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Tutela costitutiva - Esclusione - Fondamento


In caso di distacco del lavoratore in violazione delle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 (distacco che comporti un mutamento delle mansioni che richiede il consenso del dipendente e distacco con trasferimento ad una unità produttiva sita a più di cinquanta chilometri da quella cui il lavoratore sia adibito che richiede la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive), non è prevista la sanzione della costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore, a differenza di quanto stabilito per la fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo, dovendosi ritenere, in base ad un'interpretazione letterale e logico-sistematica, oltre che rispondente ad un ragionevole bilanciamento di interessi, che solo alla ipotesi ritenuta più grave del distacco senza i requisiti fondamentali dell'interesse e della temporaneità sia riconosciuta la tutela civilistica di tipo costitutiva e sanzionatoria di tipo amministrativo (già di tipo penale), mentre per il "quomodo" attraverso cui il distacco venga attuato sia accordata solo la tutela civilistica di tipo risarcitoria. (massima ufficiale)

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