Onere della prova dell'interesse temporaneo in caso di distacco del lavoratore
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 11 Settembre 2020, n. 18959. Pres. Nobile. Est. Cinque.
Distacco del lavoratore - Interesse temporaneo del distaccante - Necessità - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento
In caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie. (massima ufficiale)