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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24358 - pubb. 15/10/2020.

La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi sia preferita al fallimento


Cassazione civile, sez. I, 20 Febbraio 2020. Pres. Federico. Est. Campese.

Concordato preventivo e procedimento prefallimentare - Coordinamento - Necessità - Riunione dei procedimenti


La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l'obiettivo della gestione coordinata. (massima ufficiale)

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