Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24375 - pubb. 17/10/2020

Concordato preventivo e procedimento prefallimentare pendenti avanti ad uffici giudiziari diversi e oneri di impugnativa incombenti sul debitore

Cassazione civile, sez. I, 20 Febbraio 2020, n. 4343. Pres. Federico. Est. Campese.


Concordato preventivo e procedimento prefallimentare - Pendenza innanzi a uffici giudiziari diversi - Gestione coordinata dei procedimenti - Modalità - Oneri di impugnativa incombenti sul debitore



Allorquando l'istanza di fallimento sia stata depositata dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso da quello innanzi al quale sia già pendente una domanda di concordato preventivo, l'obiettivo della gestione coordinata dei due procedimenti può essere conseguito sollecitando il tribunale successivamente adito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 39, comma 2, l.fall., che in ogni caso, in ossequio ai principi generali, e vieppiù nell'ottica di garantire preferibilmente la soluzione negoziale della crisi, debbono essere adottati anche di ufficio; è onere del debitore impugnare, nei limiti in cui ciò sia consentito, tutti i provvedimenti adottati, anche in rito, che possano ostacolare il preliminare esame della domanda di concordato preventivo da lui proposta, atteso che l'eventuale accoglimento del reclamo ex art. 18 l.fall. contro la sentenza di fallimento, di cui si pretenda l'illegittimità a causa del mancato preventivo esame della domanda concordataria, presuppone che quest'ultima sia ancora "sub iudice". (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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