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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24384 - pubb. 20/10/2020.

Centrale Rischi. Segnalazione a sofferenza illegittima. Risarcimento danni


Tribunale di Enna, 28 Luglio 2020. Est. Mascimino.

Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi - Azione di risarcimento del danno promossa dal danneggiato - Competenza territoriale del Giudice del luogo dove ha sede il titolare del trattamento dei dati - Non sussiste - Forum destinatae solutionis - Sussiste

Centrale Rischi - Segnalazione a sofferenza - Azione di risarcimento del danno - Onere del danneggiato di allegare e provare gli elementi soggettivi ed oggettivi della segnalazione ritenuta illegittima - Sussiste - Danno in re ipsa - Non sussiste


La domanda giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione della immagine e reputazione personale, causati da una segnalazione a sofferenza ritenuta illegittima, va proposta innanzi al Giudice del luogo dove il danneggiato ha la residenza o il domicilio, non vertendosi in materia di illegittimo trattamento dei dati personali, per la cui violazione si applica, invece, il Codice della privacy (Nel caso di specie l’attore, residente nel Comune di Enna, aveva introdotto un giudizio di merito, successivo alla fase cautelare avviata ex art.700 c.p.c., innanzi al Tribunale di Enna, ritenendolo territorialmente competente in quanto Giudice del luogo nel quale era insorta l’obbligazione da fatto illecito ex art.20 c.p.c., cioè il luogo dove si erano realizzate le ricadute negative della segnalazione illegittima).

Il soggetto che agisce in Giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale - sub specie del danno alla immagine e reputazione personale o professionale - causato da una illegittima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, ha l’onere di allegare e provare di aver subito un danno, anche avvalendosi della prova presuntiva (non potendosi riconoscere un danno in re ipsa), ed in particolare deve dimostrare la durata della segnalazione e la circostanza che la segnalazione lesiva della sua immagine non solo fosse stata percepibile da terzi, ma fosse stata concretamente rilevata da un Istituto di credito al quale si era rivolto per ottenere un prestito (nel caso di specie l’attore, Amministratore unico nonché socio di maggioranza di una S.r.l., aveva citato in Giudizio l’Intermediario domandano il risarcimento dei danni per la segnalazione a sofferenza illegittima; il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in via equitativa nella misura di €.1.000,00 per ogni mese di iscrizione illegittima e fino alla data di cancellazione della iscrizione). (Andrea Russo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Andrea Russo, del Foro di Santa Maria Capua Vetere


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