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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24387 - pubb. 20/10/2020.

Approvazione e modifica delle tabelle millesimali per ‘facta concludentia’


Tribunale di Torre Annunziata, 21 Settembre 2020. Est. Coppola.

Condominio - Tabelle millesimali - Atto di approvazione o revisione delle tabelle - Forma scritta "ad substantiam" - Nullità - Delibera assembleare derogatoria dei criteri legali di ripartizione delle spese


Mentre antecedentemente alla novella dell’art. 69 disp att. c.c. le tabelle millesimali che non derogavano espressamente ai criteri legale potevano essere modificate con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1136, 2° comma, c.c. anche se allegate ad un regolamento di origine contrattuale (V. Cass. SS.UU., n. 18477/2010), nel regime vigente l’approvazione e la modifica delle tabelle millesimali, fuori dei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), del citato articolo, richiedono l’unanimità, pena la nullità della delibera per impossibilità dell’oggetto che può essere fatta valere anche oltre il termine perentorio dei trenta giorni previsto dall’art. 1137, 2° comma, c.c.

Dopo L. n. 220/2012 che ha riformato la normativa condominiale, l’approvazione e la modifica delle tabelle millesimali non possono più avvenire per “facta concludentia” essendo sempre necessaria la forma scritta ad substantiam prevista per il regolamento di condominio, di cui le tabelle millesimali costituiscono un allegato (artt. 1138, 3° comma, c.c. e  68, 1° comma, disp. att. c.c. V. pure Cass., sez. II, n. 26042/2019).  

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di oneri condominiali insoluti, il condominio opposto soddisfa l’onere probatorio su di esso gravante con la produzione del verbale assembleare di approvazione delle spese e dei relativi documenti giustificativi, il condomino opponente non può far valere eventuali vizi di annullabilità della delibera de qua, mentre il giudice può rilevare, anche d’ufficio, la nullità della stessa operando anche per le deliberazione assembleari il principio dettato in tema di contratti dall’art. 1421 c.c. (Teresa Vuolo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Teresa Vuolo del foro di Napoli


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