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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24392 - pubb. 21/10/2020.

Nullità dei singoli ordini di investimento e del contratto quadro. Obblighi informativi in capo all’intermediario e onere della prova


Appello di Salerno, 02 Settembre 2020. Pres. Giulia Carleo. Est. Sabrina Serrelli.

Intermediazione finanziaria – Domanda di nullità dei singoli ordini di investimento – Domanda di nullità del contratto quadro – Esclusione

Intermediazione finanziaria – Responsabilità contrattuale per inadempimento dell’intermediario finanziario – Ripartizione dell’onere della prova – Onere della prova in capo all’investitore sia del danno subìto, sia del nesso di causalità fra il danno e l'inadempimento dell’intermediario – Onere della prova in capo all’intermediario dell’adempimento e della diligenza specificamente richiesta

Intermediazione finanziaria – Contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione – Obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario successivo all’acquisto dei titoli da parte del cliente – Esclusione

Intermediazione finanziaria – Operazioni non adeguate – Esclusione


La violazione delle norme di comportamento dei contraenti e, quindi, l’inosservanza degli obblighi informativi può generare responsabilità ed essere causa di risoluzione del contratto, ma essa non incide sulla genesi del contratto (e quindi sul consenso in sé) e non è idonea a provocarne la nullità (involgendo l’inosservanza predetta la valutazione della convenienza o meno della operazione disposta); la nullità per contrasto con norme imperative postula, invece, una violazione relativa ad elementi intrinseci e strutturali della fattispecie negoziale o del contenuto del contratto.

In tema di contratti di intermediazione finanziaria e, quindi, di responsabilità contrattuale per danni subiti dall’investitore, il riparto dell'onere della prova si profila nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento da parte dell'intermediario e di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra il danno e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario ha l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, avuto riguardo al profilo soggettivo, di aver agito con la diligenza specificamente richiesta; l’investitore ha, dunque, l’onere di provvedere all'allegazione specifica del deficit informativo, nonché di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendo fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato.

Deve escludersi che l’intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione relativo all’aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato, come invece nel contratto di gestione del portafoglio del cliente, e ciò indipendentemente dall’entità del predetto aggravamento. Va, dunque, escluso che l'obbligo per l'intermediario di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che questi siano sempre adeguatamente informati possa riferirsi genericamente all’andamento dei titoli, attesa la natura di contratto avente ad oggetto il servizio deposito titoli a custodia e amministrazione accessorio ad un contratto di negoziazione dei medesimi strumenti finanziari. Va, in definitiva, negato che l’intermediario sia inadempiente agli obblighi di diligenza, informazione e correttezza, atteso che i compiti gravanti sul depositario si esauriscono nella sola conservazione dei titoli e nella loro amministrazione e cioè nella riscossione dei dividendi e degli interessi, con esclusione perciò di ogni obbligo ulteriore e, segnatamente, degli obblighi consultivi ed informativi sottesi alla gestione del portafoglio.

L’intermediario ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione in concreto idonea a soddisfare le esigenze del singolo rapporto in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente, potendo darsi corso ad un’operazione non adeguata solo a seguito di ordine scritto dell’investitore. Infatti, se l’investitore voglia comunque dar corso all’operazione “non adeguata” la banca intermediaria, che abbia informato quest'ultimo di tale circostanza e delle relative ragioni, può darvi corso, ai sensi dell'art. 29, terzo comma, della Deliberazione Consob dell'1 luglio 1998 n. 11522 “...soltanto a seguito di un ordine dal medesimo impartitole per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, dovendosi intendere detta disposizione non come riconducibile al manifestato intento di prescrivere una forma predeterminata dell'atto (appunto quella scritta) per la sua validità, bensì, al contrario, come impositiva di una siffatta forma al fine di garantire l'operatore dall'esonero da ogni responsabilità in ordine all'operazione da compiere”. (Ilaria Malagrida) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Maurizio Leopoldo


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