Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24607 - pubb. 05/12/2020

Dichiarazione di fallimento: la verifica della legittimazione del creditore istante richiede l'accertamento incidentale sulla sussistenza del credito

Cassazione civile, sez. VI, 27 Ottobre 2020, n. 23494. Pres. Scaldaferri. Est. Pazzi.


Dichiarazione di fallimento - Verifica della legittimazione del creditore istante - Accertamento della sussistenza del credito - Rapporto esistente tra istante e fallendo - Fattispecie



La dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di appello, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento,aveva ritenuto sufficiente a fondare la legittimazione del creditore istante, l'esistenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, omettendo però di accertare la reale sussistenza del credito alla luce delle deduzioni di ambedue le parti). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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