Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24616 - pubb. 09/12/2020

Sovraindebitamento: ambito di indagine del requisito della meritevolezza nel piano del consumatore

Tribunale Livorno, 06 Novembre 2020. Pres. Emilia Grassi. Est. Pastorelli.


Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Sindacato di meritevolezza – Successione di finanziamenti contratti dal debitore – Diligenza del debitore – Verifica – Necessità

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Sindacato di meritevolezza – Verifica del merito creditizio da parte dell’ente finanziatore – Incidenza sulla colpa del debitore – Limiti



Quanto al requisito della meritevolezza del debitore, il piano del consumatore deve ritenersi ammissibile ogni qual volta la consistenza del patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe consentito via via l’assunzione di debiti e che il sovraindebitamento finale, che ciononostante si sia verificato, sia stato conseguenza di eventi non prevedibili secondo l’ordinaria diligenza al momento in cui detti debiti sono stati contratti (cfr. in tal senso Tribunale di Udine 4.1.2017 e Tribunale di Viterbo 9.3.2018).

In riferimento a molteplici finanziamenti ottenuti dal debitore, occorre fare riferimento all’ultimo mutuo contratto al fine di valutare se al momento in cui lo stesso è stato assunto, il consumatore avesse la ragionevole prospettiva di poterlo adempiere.

Tenuto conto che il reddito del ricorrente all’epoca dell’accensione del finanziamento è pressochè identico a quello attuale, ed essendo rimaste inalterate da allora le risorse economiche personali, deve concludersi che già allora il debitore dovesse rendersi conto di non poter adempiere alle obbligazioni assunte.

Non può assurgere a discolpa del consumatore la circostanza che gli istituti di credito non abbiano valutato il merito creditizio, in quanto il modello di creditore meritevole è quello di un soggetto mediamente in grado di comprendere le proprie scelte e di valutare in piena autonomia il senso dell’impegno economico che assume in relazione alle proprie finanze (cfr. Tribunale di Napoli 14.2.2018), potendo la violazione di tale precetto assumere rilievo sotto altri profili ma non ai fini della omologa del piano di consumatore. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

 

 

Il commento:

Meritevolezza, skock esogeno (eventi imprevedibili) e merito creditizio (Nota a Trib. Livorno 6 novembre 2020) di Giuseppe Limitone


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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