Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24618 - pubb. 10/12/2020

Sul giudicato esclusivamente endofallimentare del provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al passivo avanzata dal concedente in leasing in virtù di una clausola contrattuale derogativa dell’art. 1526 c.c.

Cassazione civile, sez. I, 03 Dicembre 2020, n. 27709. Pres. Magda Cristiano. Est. Loredana Nazzicone.


Locazione Finanziaria – Leasing traslativo – Pattuizione in deroga all’art. 1526 c.c. – Ammissibilità

Fallimento – Accertamento dello stato passivo – Rigetto della domanda di ammissione al passivo per presunta inefficacia della clausola in deroga all’art. 1526 c.c. – Mancata impugnazione del rigetto – Giudicato rispetto alla domanda di restituzione dei canoni di leasing esercitata dal Fallimento in un diverso giudizio ai sensi dell’art. 1526 c.c. – Esclusione



Nel contratto di leasing traslativo sono ammissibili le pattuizioni che, in deroga all’art. 1526 c.c., stabiliscono l’irrepetibilità dei canoni già versati e la detrazione dalle somme dovute del ricavato della vendita del bene, fatto salvo il risarcimento del danno (Nel caso di specie il contratto aveva ad oggetto una clausola c.d. “scaduto+scadere-valore” del bene).

Il giudicato endofallimentare copre soltanto la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione al passivo, precludendone il riesame, mentre non si estende alle eventuali pretese vantate dal curatore nei confronti del creditore, che non formano oggetto della pronuncia del giudice delegato (Nel caso di specie la Cassazione ha stabilito che il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al passivo avanzata dal concedente in leasing in virtù di una clausola contrattuale derogativa dell’art. 1526 c.c. non possiede alcuna efficacia di giudicato nel giudizio ordinario intentato dalla curatela fallimentare al fine di ottenere, a norma dello stesso art. 1526 c.c., la restituzione dei canoni di leasing corrisposti dall’utilizzatore poi fallito). (Emanuele Rossi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Emanuele Rossi



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