Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24674 - pubb. 22/12/2020

Il professionista deve trasmettere al R.I. un documento informatico originale in formato PDF/A-1

Tribunale Mantova, 09 Dicembre 2020. Est. Bernardi.


Registro Imprese – Iscrizione di atto di cessione di quote di società da parte di professionista abilitato – Trasmissione di documento informatico originale in formato denominato “.PDF/A-1” (standard ISO 19005-1-2005) – Necessità – Trasmissione di atto secondo procedure di digitalizzazione c.d. di secondo grado – Inammissibilità



Al fine di ottenere l’iscrizione al registro imprese della cessione di quote di società da parte di professionista abilitato è necessario che venga trasmesso un documento informatico originale in formato denominato “.PDF/A-1” (standard ISO 19005-1-2005) mentre la normativa tecnica non consente la iscrizione di atti formati ricorrendo a procedure di digitalizzazione c.d. di secondo grado in quanto, in tal caso, si crea una copia digitale (semplice) dell’atto di trasferimento e non un originale informatico (nel caso di specie l’atto trasmesso al registro imprese era stato realizzato tramite la scansione ottica dell’atto digitale inviato alla Agenzia delle Entrate). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Mantova

SEZIONE SECONDA

 

Il Giudice del Registro,

- sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 3-12-2020, così provvede:

- letto il ricorso n. 4079/20 presentato dalla società G. C. s.r.l. unipersonale ai sensi dell’art. 2191 c.c. con cui è stato chiesto che venga ordinato alla C.C.I.A.A. di Mantova l’immediata iscrizione nel registro imprese dell’atto di trasferimento del 100% delle quote societarie intervenuto il 20-10-2020 tra C… (cedente) ed A. (cessionario), negozio stipulato tramite l’assistenza del professionista abilitato rag. P. ...;

- rilevato che la società ricorrente ha dedotto 1) che l’atto di cessione di quote è stato sottoscritto con firma digitale dai comparenti e dal professionista abilitato, inoltrato alla Agenzia delle Entrate che ne ha provveduto alla registrazione in data 21-10-2020 e, quindi, trasmesso alla C.C.I.A.A. di Mantova il giorno successivo; 2) che la Camera di Commercio, in data 23-10-2020, aveva comunicato (con atto da ritenersi definitivo perché immediatamente lesivo della posizione giuridica) l’impossibilità di procedere all’iscrizione in considerazione del fatto che l’atto era stato inviato all’ufficio tramite scansione ottica di un documento analogico e ciò in asserita violazione del disposto di cui all’art. 36 co. 1 bis del decreto-legge 25-6-2008 n. 112 convertito con legge 6-8-2008 n. 133 e della normativa tecnica applicabile; 3) che, per un problema tecnico incorso, il professionista, superato il controllo tecnico da parte della Agenzia delle Entrate, aveva proceduto alla stampa dell’atto generato per conversione da file word al formato PDF A- 1 operata direttamente dal computer e inviato poi tale copia alla Camera di Commercio per la registrazione; 4) che le ragioni addotte dalla Camera di Commercio per rifiutare l’iscrizione dell’atto di cessione erano illegittime posto che l’atto inviato (derivato da scansione ottica di documento analogico che aveva comunque prodotto un documento in formato PDF A-1) era identico a quello trasmesso alla Agenzia delle Entrate e da tale ufficio validato, a nulla rilevando che il documento fosse stato prodotto dall’uno piuttosto che dall’altro strumento informatico posto che il d.p.c.m. 10-12-2008,  unica normativa regolamentare applicabile alla fattispecie, non prevede che la generazione del formato PDF A-1 (comunque assicurata nel caso in questione) non  potesse essere assicurata utilizzando sistemi informatici diversi;

- visto il parere contrario all’accoglimento del riscorso espresso dal Conservatore del Registro delle Imprese con nota inviata il 2-12-2020;

- considerato che il ricorso deve ritenersi inammissibile posto che l’art. 2189 c.c. prevede che il reclamo sia proposto avverso il rifiuto di iscrizione laddove, dalla documentazione allegata, risulta che la C.C.I.A.A. aveva con missive del 23 ottobre e del 3 novembre invitato la società istante a regolarizzare l’atto e, quindi, emesso un atto provvisorio di sospensione dell’iscrizione avverso il quale non è previsto l’immediato reclamo;

- osservato che, in ogni caso, il ricorso deve ritenersi infondato atteso che l’atto di trasferimento delle quote di società, alla stregua di quanto prescritto dalla normativa in materia (si vedano gli artt. 20 e 71 del d. lgs. 82/2005; 3 co. 1 lett. a) del d.p.c.m. 13-11-2014; 11 co. 4 del d.p.r. 581/1995; 6 co. 1 del d.p.c.m. 10-12-2008), deve essere trasmesso alla C.C.I.A.A. per l’iscrizione nel registro con documento informatico originale non modificabile elaborato in formato standard tale da escludere l’esistenza di macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare i dati rappresentati nel file, formato che è stato individuato in quello denominato “.PDF/A-1” (standard ISO 19005-1-2005) mentre non è ammesso il ricorso a procedure di digitalizzazione c.d. di secondo grado consistenti, come in concreto avvenuto, nella scansione ottica dell’atto digitale inviato alla Agenzia delle Entrate in quanto, in tal caso, si viene a creare una copia digitale (semplice e neppure autenticata) dell’atto di trasferimento e non un originale informatico, unica tipologia di atto che può essere inserito nel registro imprese (v. art. 11 co. 4 del d.p.r. 581/1995), nel qual caso la C.C.I.A.A. è tenuta a segnalare al richiedente la irregolarità e a invitare alla regolarizzazione come imposto dall’art. 7 del d.p.c.m. 10-12-2008, comportamento cui l’ente si è attenuto;

- ritenuto che la deduzione difensiva secondo cui l’atto come formato dal professionista avrebbe comunque raggiunto lo scopo non è condivisibile rilevandosi che non trova applicazione, nell'ambito del procedimento amministrativo (qual è quello oggetto di cognizione), la sanatoria prevista in via esclusiva per gli atti processuali dagli artt. 156 e 157 c.p.c. (cfr. Cass. 21-12-2015 n. 25668; Cass. 22-11-2001 n. 14767; Cass. 11-9-1998 n. 11361) e che, in ogni caso, al registro imprese è stata trasmessa una copia digitale dell’atto di cessione e non invece l’originale digitale come richiesto dalla normativa;

- rilevato infine che l’applicazione della normativa tecnica da parte della C.C.I.A.A. di Mantova, qui condivisa, risulta altresì conforme al parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 49590 del 23-2-2016 parimenti richiamato dall’ente e di cui il ricorrente era stato reso edotto;

 

p.t.m.

- dichiara inammissibile il ricorso.

Si comunichi.

Mantova, 9 dicembre 2020.

Il Giudice del Registro

dott. Mauro P. Bernardi