Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il tribunale può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo
Cassazione civile, sez. VI, 22 Luglio 2020, n. 15645. Pres. Scaldaferri. Est. Dolmetta.
Fallimento - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Artt. 214 e segg. c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento
Le disposizioni di cui agli artt. 214 e segg. c.p.c., sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata, non sono applicabili nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, tenuto conto del carattere sommario e camerale che tale procedimento ha conservato anche dopo la riforma della legge fallimentare e degli ampi poteri istruttori officiosi che spettano al giudice, sicché il tribunale può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo. (massima ufficiale)