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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24910 - pubb. 24/02/2021.

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il tribunale può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo


Cassazione civile, sez. VI, 22 Luglio 2020, n. 15645. Pres. Scaldaferri. Est. Dolmetta.

Fallimento - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Artt. 214 e segg. c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento


Le disposizioni di cui agli artt. 214 e segg. c.p.c., sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata, non sono applicabili nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, tenuto conto del carattere sommario e camerale che tale procedimento ha conservato anche dopo la riforma della legge fallimentare e degli ampi poteri istruttori officiosi che spettano al giudice, sicché il tribunale può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo. (massima ufficiale)

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