Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25133 - pubb. 14/04/2021

I crediti tributari nascono ex lege con l'avveramento dei relativi presupposti, non per effetto dell'atto amministrativo di accertamento, nè tanto meno per l'atto di iscrizione a ruolo

Cassazione civile, sez. VI, 26 Marzo 2021, n. 8602. Pres. Scotti. Est. Terrusi.


Procedure concorsuali – Natura concorsuale del credito – Determinazione – Criteri – Elemento genetico dell'obbligazione



I crediti tributari nascono ex lege con l'avveramento dei relativi presupposti, non per effetto dell'atto amministrativo di accertamento, nè tanto meno per l'atto di iscrizione a ruolo.

Pertanto, ove i presupposti si siano verificati prima dell'apertura nei riguardi del debitore di una procedura concorsuale (sia essa il fallimento sia essa il concordato), i crediti medesimi devono ritenersi anteriori a essa, ancorchè non siano stati in tutto o in parte accertati o iscritti nei ruoli, tanto che vanno conseguentemente soddisfatti nella sede concorsuale secondo le regole del concorso.

Al fine di valutare la natura concorsuale o meno di un credito,  occorre tenere conto dell'elemento genetico dell'obbligazione sul piano sostanziale finanche alla stregua dell'art. 1173 c.c., di tal che deve considerarsi sorto prima della dichiarazione di fallimento il credito derivante da fonte (legge, contratto, fatto illecito o altro fatto idoneo a produrre obbligazione) verificatosi anteriormente alla dichiarazione stessa (v. per tutte Cass. n. 19533-04). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Fatto

l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Siena depositato il 23-2-2019; con tale decreto è stata respinta l'opposizione della medesima Agenzia al passivo del fallimento di Z.G., quale socio accomandatario della (OMISSIS) s.a.s. di Z.G., pure fallita; la curatela non ha svolto difese.

 

Motivi

I. - con unico motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 52, 92, 93 e 101 e dell'art. 2704 c.c., per avere il tribunale ritenuto che ai fini di prova dell'anteriorità del credito rispetto alla procedura concorsuale dovesse farsi riferimento alla data della formazione del ruolo (id est, dell'iscrizione a ruolo), anzichè al momento genetico del credito tributario;

II. - il motivo è manifestamente fondato in quanto il tribunale di Siena ha respinto l'opposizione sul rilievo che i crediti tributari erano stati iscritti a ruolo successivamente alla dichiarazione di fallimento;

in tal senso ha ritenuto che "qualora il credito, di cui è chiesta l'ammissione al passivo, sia riferito a tributi posti in riscossione con ruoli formati in epoca post fallimento debba essere esclusa tout court la spettanza non avendo natura concorsuale (essendo attività successiva al fallimento) nè, ovviamente, prededuttiva";

III. - l'affermazione è giuridicamente errata, poichè i crediti tributari nascono ex lege con l'avveramento dei relativi presupposti, non per effetto dell'atto amministrativo di accertamento, nè tanto meno per l'atto di iscrizione a ruolo; pertanto, ove i presupposti si siano verificati prima dell'apertura nei riguardi del debitore di una procedura concorsuale (sia essa il fallimento sia essa il concordato), i crediti medesimi devono ritenersi anteriori a essa, ancorchè non siano stati in tutto o in parte accertati o iscritti nei ruoli, tanto che vanno conseguentemente soddisfatti nella sede concorsuale e nei modi contemplati per essa (v. Cass. Sez. U n. 477987);

tale insegnamento è coerente con quanto da questa Corte a più riprese affermato in ordine alle condizioni necessarie a valutare la natura concorsuale o meno di un credito;

al riguardo occorre tenere conto dell'elemento genetico dell'obbligazione sul piano sostanziale finanche alla stregua dell'art. 1173 c.c., di tal che deve considerarsi sorto prima della dichiarazione di fallimento il credito derivante da fonte (legge, contratto, fatto illecito o altro fatto idoneo a produrre obbligazione) verificatosi anteriormente alla dichiarazione stessa (v. per tutte Cass. n. 19533-04);

IV. - il decreto deve essere cassato;

segue il rinvio al medesimo tribunale di Siena che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame uniformandosi al principio esposto;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Siena anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021.