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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25148 - pubb. 16/04/2021.

Concordato Preventivo e delega al singolo giudice dell'udienza fissata per l'audizione del debitore ai fini della dichiarazione di inammissibilità del concordato


Procura Generale della Cassazione, 14 Febbraio 2020. Sost. Proc. Gen. Cardino.

Fallimento e Concordato Preventivo – Udienza per la dichiarazione di inammissibilità del Concordato Preventivo e la dichiarazione di Fallimento – Celebrazione davanti al Giudice delegato e non davanti al Collegio – Legittimità – Condizioni – Concordato Preventivo – Relazione dell'attestatore – Modifica di relazione negativa con successiva relazione di altro attestatore – Inammissibilità


Pur non essendo espressamente previsto, dall'art. 162, comma 2, l. fall., che l'udienza fissata per l'audizione del debitore, ai fini della dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo e l'eventuale dichiarazione di fallimento, possa essere delegata dal Tribunale fallimentare ad un singolo giudice, tale facoltà si desume dai principi generali, sia in tema di rito ordinario che di rito camerale. Ciò non comporta alcun vizio di costituzione del giudice, essendo comunque la decisione riservata al Tribunale in composizione collegiale.
La relazione negativa del professionista attestatore, ai fini della domanda di concordato preventivo, non può essere modificata da una successiva relazione che si esprima in senso positivo, in assenza di modifiche della proposta concordataria. (Fonte: Sito ufficiale della Procura generale presso la Corte di Cassazione)

Il testo integrale

Vedi la decisione Cassazione sentenza 8 giugno 2020, n. 10889