Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25253 - pubb. 07/05/2021

Prededuzione del credito del professionista nel concordato preventivo: ecco i quesiti che la prima sezione sottopone alle Sezioni Unite della Cassazione

Cassazione civile, sez. I, 23 Aprile 2021, n. 10885. Pres. Scaldaferri. Est. Di Marzio.


Concordato preventivo – Credito del professionista – Prededuzione – Trasmissione degli atti alle Sezioni Unite – Quesiti



La prima sezione della Corte di cassazione ha disposto la trasmissione degli atti di causa al Primo Presidente della Corte, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ponendo i seguenti quesiti in ordine ai presupposti per il riconoscimento del privilegio al professionista che abbia prestato la propria opera all’imprenditore che abbia chiesto l’ammissione al concordato preventivo:

i) se la disciplina della revocatoria dei pagamenti di crediti insorti a fronte della «prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali» condivide la medesima ratio che è posta a fondamento della prededuzione del credito dei professionisti che abbiano prestato la propria opera in vista dell'accesso alla procedura concordataria;

ii) se debba essere ribadito che la prededuzione di detto credito non trova fondamento nel presupposto dell'occasionalità, ma in quelli della funzionalità e/o della espressa previsione legale;

iii) se debba essere ribadito che il criterio della funzionalità va scrutinato ex ante, non considerando in alcuna misura l'utilità della prestazione del professionista;

iv) se la previsione legale si riferisca al solo professionista attestatore o anche agli altri professionisti cui si è fatto cenno;

v) se il preconcordato sia una fase di un'organica procedura o se la procedura di concordato preventivo, anche in caso di concordato in bianco, abbia inizio con il provvedimento di ammissione del tribunale;

vi) se la prededuzione spetti anche in caso di procedura concordataria in bianco che non varca la soglia dell'ammissibilità ovvero in caso di revoca della proposta da parte del proponente;

vii) se la prededuzione spetti al professionista che ha lavorato prima ancora del deposito della domanda di concordato;

viii) se l'esigenza di contrastare il danno inferto ai creditori per effetto del depauperamento dell'attivo derivante da una gestione preconcordataria produttiva di debiti prededucibili possa essere soddisfatta attraverso la verifica dell'esatto adempimento, e del carattere non abusivo e/o fraudatorio, della prestazione richiesta al professionista in vista dell'accesso alla procedura concordataria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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