Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25310 - pubb. 19/05/2021

Il compenso del professionista che ha assistito l’imprenditore nel concordato preventivo è una spese generale imputabile pro quota al creditore ipotecario

Tribunale Trapani, 27 Dicembre 2019. .


Prededuzioni – Credito del professionista per l’assistenza dell’imprenditore nella presentazione della domanda di concordato preventivo – Prededuzione di carattere generale – Imputazione pro-quota al creditore ipotecario



Nella predisposizione del piano di riparto, vanno considerate come prededuzioni generali, da imputarsi dunque in via proporzionale anche al creditore ipotecario, i crediti dei professionisti che hanno seguito la società in fase di concordato preventivo, poi naufragato, non potendosi ricondurre la loro attività in via specifica all'interesse di taluno soltanto dei creditori ammessi al passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


[*] il Giudice Delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.12.19;

provvedendo sul reclamo, ex art. 36 L. Fall., avanzato da Alfa S.p.a. e per essa Beta S.p.A. avverso il piano di riparto parziale depositato dal Curatore del Fallimento in epigrafe, in data 24-25.9.2019;

esaminati gli atti e i documenti di causa e sentiti i procuratori delle parti;

letto il reclamo;

lette la memorie difensive dei controinteressati costituitisi nel presente procedimento;

OSSERVA

Alfa S.p.a. ha premesso di essere stata ammessa allo stato passivo del fallimento Gamma s.r.l.. in liquidazione per la complessiva somma di E 531.660,32 in privilegio ipotecario sul complesso industriale sito in [*] ed identificato in catasto al foglio di mappa [*], particella [*], subalterni 1 e 2, oltre che per la somma di 318.857,78 in via chirografaria.

Ha lamentato l'erronea predisposizione del piano di riparto da parte del Curatore, che, nel distribuire il ricavato dalla vendita dell'immobile gravato da ipoteca, avrebbe anteposto al creditore ipotecario i crediti prededucibili, compresi quelli sorti in occasione della procedura di concordato preventivo, antecedente al fallimento, poi naufragata, in base a un criterio proporzionale. Ciò in violazione del combinato disposto degli artt. 111 bis e ter L. Fall, per cui al creditore ipotecario non andrebbero accollate le 'spese non ricollegabili all'immobile ipotecato e non inerenti alla gestione e all'amministrazione della procedura, da imputarsi alla sola massa mobiliare'.

Il curatore fallimentare ed i controinteressati hanno contestato le deduzioni della reclamante e chiesto il rigetto del reclamo.

Ciò premesso, il reclamo è infondato.

Nel predispone il piano di riparto, parziale o finale, il curatore è tenuto ai sensi dell'art. 111, L.F. all'applicazione delle norme relative alla graduazione e collocazione dei crediti secondo le cause legittime di prelazione così come accertate in sede di verifica e all'applicazione delle norme relative ai crediti prededucibili o al concorso degli stessi con altri crediti.

La norma di cui all'art. 111-bis, comma 2 L. Fall, che prevede il soddisfacimento dei crediti prededucibili con il ricavato della liquidazione fallimentare, tenuto conto delle cause di prelazione e con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e di ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, va letta in rapporto all'art. 111-ter, comma 3, L. Fall„ che prescrive al curatore di tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

Di non semplice interpretazione, a seguito della riforma della legge fallimentare, è il rapporto tra le due menzionate norme (artt. 111-bis e 111-ter L. Fall.) quanto ai criteri con cui vada soddisfatto il prededucibile.

Ed, infatti, la prima nonna stabilisce che le prededuzioni non possano intaccare l'attivo raccolto dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o ipoteca, mentre la seconda norma stabilisce, al terzo comma, che anche la massa ricavata dalla vendita del bene garantito vada gravata da una quota delle spese generali.

Ebbene, l'apparente contrasto tra le due norme va composto considerando l'art. 111-bis, comma 2, come rivolto alle sole prededuzioni specifiche, e non generali, che, quindi, non possono intaccare il ricavato di altri beni oggetto di pegno ed ipoteca - per una elencazione esemplificativa, IMU, spese condominiali, compenso del legale per l'intervento in un procedimento esecutivo, che non possono essere pagati con quanto ricavato dalla vendita di altri beni a garanzia ma solo con l'attivo ricavato dalla vendita degli specifici beni cui è stata "rivolta" la prestazione.

Al contrario, i debiti prededucibili generali, e non specifici, potrebbero essere pagati andando ad intaccare anche la massa immobiliare gravata da garanzie reali, in base al criterio proporzionale.

La previsione di cui all'art. 111-ter L. Fall., insomma, non pone una regola di carattere meramente contabile, ma detta un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione, che va risolto facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, evidenziate nel conto speciale, sia un'aliquota di spese generali in quanto sostenute nell'interesse della massa dei creditori.

Va precisato che nessuna norma prevede il criterio dell'accertata utilità della spesa per il creditore garantito, criterio prima utilizzato dalla giurisprudenza in mancanza di un preciso riferimento normativo sul punto; il legislatore della riforma ha, invece, disciplinato la questione dell'imputabilità di una parte delle spese generali anche ai crediti con diritto di prelazione, non recependo il criterio utilizzato dalla giurisprudenza nel vigore del testo pre-riforma, e prescrivendone uno nuovo, seppure anch'esso in subordine utilizzato nella prassi affermatasi nel vecchio rito, che è il criterio proporzionale (così anche Tribunale di Milano, - Pertanto, il riparto deve essere effettuato, con riferimento ai crediti prededucibili generali, in conformità a tale criterio di proporzionalità e non al criterio della utilità.

In altri termini, in ogni caso anche i crediti assistiti da prelazione vanno assoggettati al pagamento di un'aliquota delle spese generali, desunta dal rapporto percentuale tra le masse attive mobiliari ed immobiliari, e ciò a prescindere dall'utilità effettivamente arrecata.

Ancora, la disposizione di cui all'art. 111-ter L. Fall. non distingue le prededuzioni "generali" in base al momento di insorgenza del credito (ante o post dichiarazione di fallimento), per cui il criterio proporzionale va applicato, nel determinare la quota di uscite generali da accollare all'ipotecario, indifferentemente a tutti i crediti prededucibili non specifici.

Considerati i criteri esegetici sopra richiamati, andando ad esaminare le singole poste creditorie, in prededuzione anteposte all'ipotecario, le spese per IMU devono qualificarsi come prededuzioni specifiche per l'immobile ipotecato da Alfa s.p.a., come ritenuto dal Curatore nel piano impugnato.

Corretta è, poi, l'imputazione di cui al piano di riparto impugnato dei compensi degli stimatori, nonché del compenso liquidato in favore dell'avv. [*] e dell'avv. [*], che hanno difeso la Curatela l'uno nel giudizio di inibitoria dell'uso improprio del marchio Gamma da parte di soggetti terzi, a tutela dell'azienda, l'altro in occasione del reclamo avverso il decreto di condanna ex art c.p.c. proposto da [*], a seguito della dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, considerato che tale ultima attività dovrebbe condurre a un incremento del ricavato dalla vendita del bene ipotecato.

Ancora, vanno considerate come prededuzioni generali, da imputarsi in via proporzionale anche al creditore ipotecario, i crediti dei professionisti che hanno seguito la società in fase di concordato preventivo, poi naufragato, non potendosi ricondurre la loro attività in via specifica all'interesse di taluno soltanto dei creditori ammessi al passivo.

Anche il credito per spese di lite, a seguito di soccombenza della Curatela in giudizio di opposizione allo stato passivo in favore dell'INPS di Trapani, va considerato come generale, applicando lo stesso criterio.

Posto che un'aliquota delle spese generali deve, in ogni caso, gravare sui beni assoggettati a garanzia reale, va ritenuto che correttamente il curatore abbia adottato con riferimento alla imputazione del prededucibile "generale" il criterio della proporzionalità desumibile dal raffronto tra le masse attive immobiliare e mobiliare.

In quest'ottica appare corretta la divisione per masse effettuata dal curatore nel piano di riparto, e ragionevole la ripartizione dell'attivo della "massa azienda" tra immobile/impianti e beni mobili, sulla base degli originari valori di stima delle due componenti: l'immobile (comprensivo degli impianti) gravato da ipoteca pesa il 90,3% del totale a fronte del 9,7% dei beni mobili; ciò pur nella consapevolezza che l'azienda, nella sua unitarietà considerata, presenta un surplus di valore rispetto ai singoli beni atomisticamente ricompresi all'interno del complesso; d'altronde, parrebbe iniqua una ripartizione paritaria, per come richiesta in via subordinata dai controinteressati al reclamo, a fronte di una divergenza di tal fatta con riguardo ai valori di stima dei singoli componenti il compendio aziendale.

Gli incassi imputati all'immobile e agli impianti sono stati dal Curatore determinati in 244.980,00 (=271.293,00 * 90,3%), mentre quelli riconducibili ai beni mobili in 26.313,00 (=271.293,00 * 9,7%).

La somma disponibile per il riparto, sempre al lordo degli accantonamenti, di 260.185,00 è stata, pertanto, correttamente ricondotta, quanto a € 138.959,00, al patrimonio immobiliare gravato da ipoteca vantata dall'odierna reclamante e, quanto a 121.227,00, al restante attivo netto realizzato dalla procedura.

A fronte di tali masse, il Curatore ha correttamente applicato il criterio proporzionale per l'imputazione delle prededuzioni generali, individuate come meglio chiarito in precedenza, che sono state poste a carico, nella misura del 65,24%, della massa dei beni ipotecati e per la restante parte dell'altra massa.

D'altronde, la reclamante non ha contestato la rispondenza al criterio proporzionale dell'imputazione effettuata dal Curatore in piano di riparto, lamentando soltanto la non applicabilità di tale criterio "puro" al caso di specie. Ne consegue che il progetto di ripartizione impugnato risulta essere esente da censure.

Il reclamo proposto va, dunque, rigettato.

Le spese di giudizio, considerata la novità e la natura delle questioni trattate, vanno compensate.

 

P.Q.M.

rigetta il reclamo; compensa le spese di lite.

Si comunichi.