Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25468 - pubb. 16/06/2021

Natura del termine per la modifica del piano concordatario e contestazioni in ordine alle somme iscritte a ruolo

Tribunale Bari, 03 Maggio 2021. Pres. Simone. Est. Angarano.


Concordato preventivo – Termine per integrare il piano – Perentorietà del termine

Concordato preventivo – Debiti tributari contestati – Obbligo di accantonamento ex art. 180 VI co. L.f. – Modalità fissate dal Tribunale

Concordato preventivo – Ammissione – Fattibilità economica – Valutazione affidata al Tribunale



L’art. 162 I co l.f. attribuisce al Tribunale la facoltà di concedere all’istante un termine “non superiore a quindici giorni” per apportare integrazioni al piano già presentato; tale termine è da intendersi perentorio alla luce della intera disciplina della fase procedimentale che si apre con il deposito della domanda di concordato con riserva.

Una volta che il debitore abbia depositato domanda di ammissione al concordato preventivo e vi siano contestazioni in ordine alle somme iscritte a ruolo, il Tribunale, ai sensi dell’art. 180 VI co l.f., è tenuto a disporre e a quantificare l’accantonamento.

Al fine della valutazione di ammissibilità del concordato, è rimesso al Tribunale il controllo sulla fattibilità economica del piano, intesa come concreta realizzabilità di quanto proposto, da svolgersi caso per caso avendo riguardo alla presenza di elementi che connotino la manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati; pertanto, la proposta è sempre sindacabile ove totalmente implausibile. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Giuseppe Caramia



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