Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25514 - pubb. 22/06/2021

Sovraindebitamento: necessità dell’assistenza legale e natura prededotta del compenso

Tribunale Mantova, 07 Giugno 2021. Est. Bernardi.


Sovraindebitamento – Compenso dell’avvocato che ha predisposto il ricorso di ammissione alla procedura – Prededuzione – Spettanza  

Sovraindebitamento – Compenso dell’avvocato che ha predisposto il ricorso di ammissione alla procedura – Postergazione rispetto al credito ipotecario



La proposizione del ricorso per l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento richiede la assistenza tecnica del legale posto che a) non risulta derogata la previsione generale di cui all’art. 82 III co. c.p.c. laddove le procedure di sovraindebitamento sono trattate secondo il rito camerale, b) il ricorso introduce una domanda giudiziale rivolta al Tribunale individuato sulla base di criteri tecnici di competenza con il fine di comporre una crisi finanziaria e quindi in presenza di contrapposti interessi; c) il procedimento presenta fasi potenzialmente contenziose riguardanti l’ammissibilità del ricorso, la decisione su eventuali reclami nonché la risoluzione di controversie su diritti soggettivi.

Al compenso dell’avvocato che ha presentato il ricorso per l’ammissione del debitore alla procedura di liquidazione del patrimonio va riconosciuta natura prededotta alla stregua di quanto previsto nell’art. 14 duodecies co. 2 della legge n. 3/2012 trattandosi di credito sorto in funzione della predetta procedura.

Il compenso dell’avvocato che ha presentato il ricorso per l’ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio va postergato rispetto al credito ipotecario e ciò in virtù della specifica previsione contenuta nell’art. 14 duodecies co. 2 della legge n. 3/2012. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Sezione Seconda

Il Giudice Delegato,

- sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 3-6-2021 così provvede:

- letti gli atti del procedimento n. 15/2020 concernente la liquidazione del patrimonio proposto da M. L. ai sensi dell’art. 14 ter della legge n. 3/2012;

- rilevato che O. M. s.p.a., creditore ipotecario, ha formulato osservazioni, ex art. 14 octies della legge n. 3/2012, avverso l’ammissione in prededuzione del credito vantato dall’avv. G. T. in qualità di professionista che ha assistito M. L. nella presentazione della domanda di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio;

- rilevato che il dott. P. A. G., in qualità di liquidatore designato nell’ambito della predetta procedura, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice ai sensi dell’art. 14 octies co. 4 della legge n. 3/2012;

- osservato che O. M. s.p.a. ha dedotto 1) che al credito del legale che ha assistito il debitore nella predisposizione del ricorso per l’ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio non può riconoscersi la prededuzione non potendosi tale natura desumersi dalla disposizione di cui all’art. 14 duodecies della legge n. 3/2012 il cui tenore letterale è diverso da quello di cui all’art. 13 co. 4 bis (che fa espresso riferimento al credito relativo alla assistenza dei professionisti), avendo il legislatore evidentemente inteso disciplinare diversamente tale tipologia di credito nell’ambito della procedura del piano del consumatore e di accordo con i creditori rispetto a quella della liquidazione del patrimonio; 2) che, in ogni caso, il credito del legale dovrebbe essere postergato rispetto al credito ipotecario e ciò sia alla stregua di quanto previsto dall’art. 14 duodecies co. 2 della predetta legge sia in quanto non costituirebbe una spesa di carattere generale, non risultando peraltro necessaria l’assistenza del legale essendo sufficiente quella prestata dall’O.C.C., assunto che troverebbe conferma nel disposto di cui all’art. 68 co. 1 del d. lgs. 14/2019; 3) che, in ogni caso, il credito vantato (indicato in € 50.559,55 al lordo degli accessori di legge) sarebbe stato quantificato in misura eccessiva, in quanto la scrittura privata di conferimento dell’incarico professionale allegata alla domanda di ammissione faceva riferimento al d.m. 202/2014 che, all’art. 16 co. 5 prevede un tetto massimo per il compenso avendo riguardo all’attivo realizzato, norma che sarebbe imperativa e inderogabile in quanto finalizzata a ridurre il compenso degli organi professionali che assistono il debitore onde non pregiudicare ulteriormente i diritti dei creditori;

- rilevato che l’avv. G. T. ha dimesso memoria autorizzata sostenendo l’infondatezza delle deduzioni avversarie posto che 4) la natura prededotta del credito professionale in questione sarebbe desumibile dal principio codificato dall’art. 111 l.f.  laddove le procedure di sovraindebitamento rientrano tra le procedure concorsuali sicché la diversa formulazione dell’art. 13 co. 4 bis della legge n. 3/2012 rispetto a quella dell’art. 14 duodecies sarebbe dovuta a una mera svista del legislatore; 5) che la complessità della proposizione della domanda, richiedendo il possesso di specifiche capacità tecniche, implica la necessità di rivolgersi ad un legale sebbene tale requisito non sia specificamente imposto; 6) che per principio generale più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 12-5-2010 n. 11500; Cass. 10-5-1999 n. 4626 e Cass. 9-6-1997 n. 5104) il creditore ipotecario è tenuto a sopportare anche una quota delle spese generali riconducibili all’interesse e all’utilità anche potenziale del creditore garantito; 7) che, quanto alla misura del compenso, le censure sollevate sarebbero inammissibili sia in quanto tardive posto che la misura del compenso era stata indicata nel ricorso per l’ammissione alla procedura conseguendone che il creditore avrebbe dovuto impugnare il decreto di apertura della procedura di liquidazione sia perché la normativa di cui al d.m. 202/2014 sarebbe inapplicabile ai rapporti tra il professionista e il debitore sovraindebitato i quali rimangono liberi di pattuire la misura del compenso;

- ritenuto preliminarmente che al creditore istante non sia precluso il rimedio di cui all’art. 14 octies della legge n. 3/2012 atteso che è con la formazione dello stato passivo operata dal liquidatore che diviene concreto e attuale il suo interesse alla predisposizione di tale atto nel rispetto delle disposizioni di legge in concorso con gli altri creditori, evidenziandosi che il legale che ha prestato assistenza al debitore sovraindebitato quale creditore è pur sempre tenuto a presentare la domanda di partecipazione alla liquidazione ai sensi dell’art. 14 septies della legge in esame ove intenda partecipare al riparto dell’attivo e il suo credito va accertato secondo quanto previsto dall’art. 14 octies, del tutto diverso essendo il profilo concernente l’ammissibilità della apertura della procedura di sovraindebitamento;

- ritenuto di aderire all’orientamento giurisprudenziale (non univoco) secondo cui la proposizione del ricorso per l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento richiede la assistenza tecnica del legale posto che a) non risulta derogata la previsione generale di cui all’art. 82 III co. c.p.c. laddove le procedure di sovraindebitamento sono trattate secondo il rito camerale (v. art. 10 co. 6, 14 co. 5, 14 quinquies co. 1, 14 octies co. 4, 14 terdecies co. 4 e 6 della legge n. 3/2012), b) che il ricorso introduce una domanda giudiziale rivolta al Tribunale individuato sulla base di criteri tecnici di competenza con il fine di comporre una crisi finanziaria e quindi in presenza di contrapposti interessi; c) che il procedimento presenta fasi potenzialmente contenziose riguardanti l’ammissibilità del ricorso, la decisione su eventuali reclami nonché la risoluzione di controversie su diritti soggettivi ai sensi degli artt. 13 co. 2, 14 bis, 14 octies della legge n. 3/2012 (in tal senso si vedano Trib. Pavia 1-3-2021; Trib. Livorno 22-7-2017; Trib. Massa 28-1-2016 e, sia pure nell’ambito di una particolare impostazione, Trib. Vicenza 29-4-2014), evidenziandosi, da ultimo, che l’art. 68 del d. lgs. 14/2019 non è in vigore;

- considerato che al credito del legale che ha assistito il debitore sovraindebitato debba riconoscersi natura prededotta e ciò alla stregua della previsione contenuta nell’art. 14 duodecies co. 2 della legge n. 3/2012 trattandosi di credito sorto in funzione della liquidazione dovendosi ritenere che la diversa previsione contenuta nell’art. 13 co. 4 bis della legge n. 3/2012 (come modificato dalla legge 176/2020 di conversione del decreto-legge n. 137/2020 ma applicabile anche alle procedure pendenti come quella in esame) sia frutto di un mero difetto di coordinamento non sussistendo ragioni per diversificare il trattamento del compenso dell’avvocato nelle tre procedure di sovraindebitamento e rilevandosi che la natura prededotta del credito del tipo in questione viene riconosciuta nell’ambito delle procedure concorsuali sulla base della analoga disposizione di cui all’art. 111 co. III l.f.,

- ritenuto peraltro che sia fondato il rilievo secondo cui il credito prededotto in questione debba essere posposto al credito ipotecario e ciò in virtù della specifica previsione contenuta nell’art. 14 duodecies co. 2 della legge n. 3/2012 (di tenore identico rispetto a quello di cui all’art. 13 co. 4 bis mentre un diverso criterio è previsto dall’art. 111 ter l.f. che non è tuttavia applicabile analogicamente alla fattispecie in esame stante la specialità della disciplina contenuta nelle due disposizioni della legge n. 3/2012 sopra menzionate), dovendosi aggiungere che lo stesso non può qualificarsi come spesa generale della procedura di sovraindebitamento in quanto sorto anteriormente alla sua apertura e non inerendo alla gestione del patrimonio messo a disposizione dei creditori dal debitore;

- considerato pertanto che il credito vantato dall’avv. T. potrà trovare soddisfacimento soltanto in relazione al compendio mobiliare da liquidare;

- osservato, in ordine alla misura del compenso professionale, che nel contratto di conferimento di incarico professionale stipulato tra le parti il 3-8-2020 (v. doc. 76 allegato al ricorso) lo stesso è stato calcolato con specifico richiamo alla disciplina di cui al d.m.  202/2014;

- considerato che, nei rapporti fra la parte e il difensore, la disciplina del compenso sia regolata dalla legge n. 247/2012 e sia pertanto libera (v. art. 13 co. 3 della legge n. 247/2012) conseguendone che le parti ben potevano fare riferimento ai criteri previsti dal d.m. 202/2014 che disciplina il compenso spettante all’O.C.C., al liquidatore e agli ausiliari e non è quindi direttamente applicabile alla assistenza prestata dall’avvocato al debitore sovraindebitato;

- rilevato che, mentre la determinazione del compenso effettuata dall’avvocato con riguardo al passivo accertato (pari a € 2.195.490,09) appare conforme alla previsione di cui agli artt. 16 e 18 del d.m. 202/2014, non lo è invece con riguardo all’attivo posto che l’art. 18 del predetto decreto fa riferimento all’attivo realizzato dalla liquidazione mentre il difensore ha assunto come parametro per il calcolo l’attivo dichiarato nel ricorso di ammissione alla procedura (€ 617.719,64) ammontare che, tra l’altro, stante la deserzione della prima asta di vendita dell’immobile facente parte del patrimonio del debitore, può già presumersi che sarà inferiore rispetto a quanto preventivato;

- ritenuto pertanto che il credito del legale vada determinato, con riguardo all’attivo, applicando le percentuali massime previste dall’art. 1 del d.m. 30/2012 ridotte del 40% ai sensi dell’art. 16 co. 4 del d.m. 202/2014 (criterio al quale le parti hanno fatto espresso riferimento nella tabella allegata alla scrittura di conferimento dell’incarico) mentre, quanto al passivo, il credito viene già determinato in € 6.293,22 (10.488,69-40%), con la ulteriore precisazione che, in ogni caso, il compenso complessivo non potrà superare la percentuale massima prevista dall’art. 16 co. 5 del d.m. 202/2014, conteggio che verrà in concreto effettuato al momento del riparto;

- ritenuto che la parziale reciproca soccombenza giustifichi la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

P.T.M.

- visto l’art. 14 octies co. 4 della legge n. 3/2012, ammette l’avv. G. T. al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio di Mantovani Luca, in prededuzione e con la specificazione che il credito in questione potrà trovare soddisfacimento solo sulla massa mobiliare del debitore, e ciò per l’importo di € 6.293,22 nonché per l’ulteriore somma sull’attivo realizzato dalla liquidazione e calcolato, al momento del riparto, applicando le percentuali massime previste dall’art. 1 del d.m. 30/2012 ridotte del 40%, con la precisazione che il compenso complessivo sull’attivo e sul passivo non potrà superare la percentuale massima prevista dall’art. 16 co. 5 del d.m. 202/2014, totale che va aumentato delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge;

- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi alle parti e al liquidatore.

Mantova, 7 giugno 2021. 

Il Giudice Delegato

dott. Mauro P. Bernardi