Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25902 - pubb. 18/09/2021

Per il riconoscimento del privilegio relativo alle accise è necessario provare il pagamento del tributo?

Tribunale Catania, 14 Gennaio 2021. Pres. Sciacca. Est. De Bernardin.


Accise – Privilegio – Presupposti – Onere della prova



L’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1995 conferisce ai soggetti passivi dell’accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le imposte, cui viene posposto, limitatamente all’importo corrispondente all’ammontare dell’accisa.

Il medesimo diritto di preferenza è stato esteso, a seguito dell’integrazione apposta dall’art. 34 sexies d.l. n. 179/2012, ai crediti vantati dai titolari di licenza per l’esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, essendo comunque l’imposta inglobata nel corrispettivo richiesto per l’operazione negoziale.

La disposizione di legge che riconosce il privilegio prevede tuttavia espressamente l’onere del depositante di assolvere il tributo al fine di poter far valere il privilegio, con il conseguente onere probatorio che ne consegue. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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