Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26105 - pubb. 29/10/2021

Procedura competitiva di cui all’art. 163 bis l.f. e conseguente modifica del piano concordatario

Tribunale Avellino, 23 Settembre 2021. Pres. Iandiorio. Est. Russolillo.


Concordato preventivo - Procedura competitiva di cui all’art. 163 bis l.f. - Conseguente modifica del piano concordatario



La norma di cui all’art. 163 bis legge fall. individua quale oggetto delle possibili offerte concorrenti il compendio aziendale del debitore nella sua composizione anteriore all'apertura del procedimento; pertanto, nel caso in cui l’azienda comprenda il solo diritto di godimento dell'immobile aziendale (ad es. in forza di contratto di locazione ), senza il consenso del proprietario non è possibile includere nel compendio oggetto di procedura competitiva anche l’immobile.

Qualora l’esito della procedura competitiva di cui all’art. 163 bis comporti l’aggiudicazione dell’azienda a soggetto diverso dall’attuale conduttore, la cui offerta di acquisto sia stata contemplata nel piano concordatario, ci si troverà di fronte ad una conseguente modifica del piano stesso, la quale costituisce una conseguenza del tutto fisiologica dell'applicazione della disciplina in esame, tanto che la stessa norma onera il debitore di modificare la proposta in conformità all'esito della gara ed impone, nell'interesse dei creditori, che il prezzo a base d'asta tenga conto di ogni utilità (compresa la finanza terza costituita dagli accolli liberatori e dall'apporto di beni e denaro, nonché la cessione delle rimanenze) che il ceto creditorio attende dalla continuità indiretta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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