Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26137 - pubb. 06/11/2021

Fallimento, leasing traslativo e risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore

Tribunale Parma, 13 Settembre 2021. Est. Vernizzi.


Leasing traslativo - Fallimento - Risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore - Clausola penale - Irripetibilità dei canoni già versati - Detrazione dalle somme dovute al concedente dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito



La legge n. 124 del 2017, a prescindere dal successivo fallimento dell’utilizzatore, non può trovare applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori non potranno essere, per detti contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge (ai quali si correla, poi, il procedimento di vendita o riallocazione del bene regolato dal successivo comma 139).
In tal caso, l'azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal concedente per inadempimento dell'utilizzatore è pertanto disciplinata dall'art. 1526 c.c. dettato in tema di vendita con riserva della proprietà, sicché in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse (solo) dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre che al risarcimento del danno, ad un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto.

Occorre poi precisare che, in applicazione del disposto di cui all'art. 1526, 2° co., c.c., con riferimento all'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono tuttavia convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irripetibilità dei canoni già versati e la detrazione dalle somme dovute al concedente dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nella citata disposizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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