Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26191 - pubb. 19/11/2021

Liquidazione del patrimonio: il requisito di ammissibilità del mancato compimento di atti in pregiudizio dei creditori dovrebbe intendersi implicitamente abrogato?

Tribunale Terni, 20 Maggio 2021. Est. Nastri.


Liquidazione del patrimonio - Compimento di atti in pregiudizio dei creditori - Requisito - Sussistenza



Non è condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il requisito di ammissibilità del mancato compimento di atti in pregiudizio dei creditori dovrebbe intendersi implicitamente abrogato ad opera dell’art. 4-ter, co. 1, lett. l), d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. 176/2020, che ha inserito nel comma 2 dell’art. 14-decies l. 3/2012 l’espressa previsione della possibilità per il liquidatore di esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori (cfr. Trib. Lecco, 16 gennaio 2021, secondo cui il conferimento al liquidatore di tale facoltà presupporrebbe implicitamente l’irrilevanza, ai fini dell’accesso alla procedura, degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori).

Infatti, da un lato, il chiaro dato letterale della disposizione di cui al comma 1 dell’art. 14-quinquies l. 3/2012, nella versione attualmente vigente, non consente di pervenire in via interpretativa alla totale obliterazione del requisito – sancito a chiare lettere – dell’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (la cui eliminazione nella futura disciplina del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, non ancora in vigore, non autorizza un’interpretazione contra litteram della predetta disposizione ad oggi applicabile), e, dall’altro, il novero degli atti suscettibili di essere dichiarati inefficaci mediante il vittorioso esperimento di un’azione revocatoria ordinaria non può reputarsi coincidente con quello degli “atti in frode” nell’accezione rilevante ai fini della disposizione in esame, che evoca non solo l’eventus damni inteso come depauperamento della garanzia patrimoniale generica al momento del compimento dell’atto, ma anche lo specifico elemento soggettivo della dolosa e artificiosa preordinazione in presenza del quale il legislatore continua a ritenere il debitore non meritevole della concessione del “beneficio” rappresentato dall’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, a prescindere dall’esperibilità dell’azione revocatoria da parte del liquidatore avverso l’atto in frode. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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