Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26388 - pubb. 11/01/2022

L'assenza di colpa del consumatore può essere desunta dalla positiva valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore

Tribunale Messina, 20 Dicembre 2021. Pres. Minutoli.


Sovraidebitamento – Meritevolezza – Rilevanza del comportamento del creditore



Il consumatore che abbia chiesto ed ottenuto un finanziamento, facendo affidamento sull'obbligo e la capacità dell'intermediario finanziario di valutare preventivamente il merito creditizio, secondo quanto prescritto dall'art. 124 bis del T.U.B., non può ritenersi responsabile di ricorso a credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, salvo che non abbia fornito al soggetto finanziatore informazioni false e rilevanti agli effetti della suddetta valutazione.

Pertanto, nella valutazione della meritevolezza non può solo guardarsi alla condotta del debitore che, al fine di far fronte alla sua situazione debitoria e ad esigenze anche sopravvenute, assume ulteriori obbligazioni, dovendosi anche avere riguardo alla diligenza del creditore e al rispetto da parte di questi del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici a tutela del consumatore, sia di interessi pubblicistici connessi al mercato creditizio.

Sicché l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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