Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26469 - pubb. 18/01/2022

Tribunale di Bologna: ammissibile il ricorso congiunto di famigliari ex art. 7 bis l. 3/2012 anche alla liquidazione del patrimonio

Tribunale Bologna, 24 Dicembre 2021. Est. Florini.


Sovraindebitamento – Procedure famigliari ex art. 7 bis l. 3/2012 – Liquidazione del patrimonio – Ricorso proposto in via congiunta dai coniugi – Indebitamento comune e regime di comunione legale – Ammissibilità

Sovraindebitamento – Procedure famigliari ex art. 7 bis l. 3/2012 – Liquidazione del patrimonio – Masse attive e passive distinte – Necessità

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Cessione del quinto e pignoramento presso terzi – Cessazione degli effetti – Sussistenza



Sebbene la norma si riferisca letteralmente ad altre fattispecie, quali “piano del consumatore” e “accordo di ristrutturazione” dei debiti, è ammissibile l’istanza congiunta di apertura della liquidazione dei patrimoni ex art. 14 ter l. 3/2012, presentata da coniugi (in regime di comunione dei beni) conviventi, membri di unico nucleo familiare e in situazione di sovraindebitamento avente origine in parte comune.

Nel ricorso congiunto per la liquidazione dei patrimoni, vanno comunque tenute distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun debitore: pertanto, l'attivo ricavato dalla liquidazione di ogni autonomo patrimonio dovrà essere riservato per il riparto – sempre nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni – a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente (e di quelli eventualmente da soddisfare “in comune” con altri condebitori), ma senza poter invece destinare il ricavato dalla liquidazione del patrimonio personale di un certo sovraindebitato al pagamento dei creditori individuali dell’altro ricorrente.

All’apertura della liquidazione del patrimonio, al pari delle altre procedure di sovraindebitamento, consegue l’inopponibilità della cessione del quinto e del pignoramento prezzo terzi in danno del sovraindebitato, per cui da tale data i ratei di prossima scadenza di pregresse “cessioni del quinto”, ed i prelievi futuri collegati a versamenti periodici sottoposti a pignoramento presso terzi sono definitivamente acquisiti alla procedura. Tali principi appaiono applicabili a maggior ragione alla procedura di Liquidazione del Patrimonio, caratterizzata da una ancora più spiccata concorsualità; deve pertanto ritenersi applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento l'inopponibilità della cessione del quinto che il nuovo art. 8, comma 1 bis l. 3/212  prevede esplicitamente solo per il piano del consumatore (conforme Tribunale di Genova 24 settembre 2021, su Ilcaso.it). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Mancini & Associati di Rimini

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