Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26650 - pubb. 17/02/2022

Piano del consumatore: accertamento della meritevolezza e moratoria ultrannuale nel pagamento del creditore ipotecario

Tribunale Nola, 31 Gennaio 2022. Est. Paduano.


Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Accertamento del presupposto di meritevolezza – Art. 7 comma 2 lett. d-ter) l. 3/2012 – Indebitamento derivante esclusivamente da eventi sopravvenuti e imprevedibili – Necessità – Esclusione

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Esecuzione immobiliare pendente – Soddisfo parziale e dilazionato del creditore ipotecario – Moratoria ultrannuale – Ammissibilità – Condizioni – Giudizio di convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria



Benchè il giudizio di meritevolezza, a seguito della riforma, non sia scomparso dalla l. 3/2012, emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano, dovendosi condividere l’orientamento della giurisprudenza (cfr. Trib. Verona, 5 Febbraio 2021) per cui una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla l. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l’accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.
Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento.
Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l’esame della meritevolezza può essere incentrato sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla l. 176/2012.

È ammissibile il piano del consumatore che prevede il pagamento parziale e dilazionato nel tempo del creditore ipotecario (per un soddisfo pari all’87% del credito, nell’ambito di un piano di rateizzazione di oltre dieci anni), a fronte della liberazione dell’immobile ipotecato dall’esecuzione forzata in corso, ogni qualvolta venga accertato che dall'analisi dell'alternativa liquidatoria, la soddisfazione del creditore ipotecario non potrebbe essere garantita nella misura integrale e, comunque, risulti garantita dal piano proposto in misura superiore a quella realizzabile dalla liquidazione giudiziale dell’immobile esecutato. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico del foro di Napoli



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