Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27086 - pubb. 06/04/2022

Accordo di composizione della crisi: verifica dell’alternativa liquidatoria

Tribunale Bologna, 12 Gennaio 2022. Est. Atzori.


Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Eccezione d’inammissibilità per asserita violazione delle cause di prelazione, non fattibilità della proposta e mancata considerazione di un’alternativa liquidatoria – Rigetto – Omologazione – Adempimenti a carico del gestore della crisi



In presenza di una proposta di accordo che preveda la messa a disposizione da parte del debitore di una quota dello stipendio, del canone di affitto di un ramo d’azienda e dell’erogazione di una somma da parte di soggetto terzo, vincolata all’assenso del creditore ipotecario alla cancellazione delle ipoteche sull’immobile e all’omologazione dell’accordo, non può ritenersi migliorativa la procedura di liquidazione del patrimonio, con conseguente vendita del ramo d’azienda, alla luce del minore valore del ramo d’azienda, rispetto all’apporto finanziario del terzo che verrebbe meno, e perché contraria alla ratio della l. 3/2012, in quanto comporterebbe la perdita della fonte di sostentamento per il sovraindebitato e la sua famiglia.

La congruità del canone di affitto di azienda e il valore di vendita della stessa, alla luce delle risultanze contabili e fiscali, possono essere comprovate tramite atto notorio da parte di un professionista.

Anche in assenza di beni da liquidare può disporsi che il gestore della crisi curi gli adempimenti connessi all’esecuzione dell’accordo, quali l’accreditamento delle somme riscosse su conto corrente della procedura, il pagamento ai creditori mediante riparto secondo l’ordine di prelazione, la predisposizione di relazioni periodiche e il rendiconto finale.  (Elena Ceserani) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Elena Ceserani del Foro di Bologna



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