Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27132 - pubb. 13/04/2022

Esclusione dal fallimento dello stipendio del fallito: la valutazione del giudice ed i limiti di pignorabilità degli stipendi di cui all'art. 545 c.p.c.

Tribunale Torre Annunziata, 07 Marzo 2022. Est. Magliulo.


Fallimento – Beni esclusi – Stipendio del fallito nei limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia – Indagine – Valutazione del giudice



Nella determinazione della parte di stipendio che, ai sensi dell'art. 46 l.f., il fallito può trattenere nei limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia, il giudice compie una quantificazione di tipo equitativo, tenendo conto di un valore medio tra il minimo vitale e il minimo tenore di vita socialmente adeguato.

Al riguardo, va precisato che i limiti di pignorabilità degli stipendi, posti dall'art. 545, commi terzo e quarto c.p.c., non sono estensibili all'esecuzione concorsuale, nella quale trova applicazione la specifica normativa dell'art. 46, comma primo, n. 2 l. fall., con la conseguenza che la determinazione della quota del credito da stipendio non acquisibile all'attivo del fallimento resta affidata al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice delegato e ciò soprattutto qualora dal contenuto dell’istanza o dal parere del curatore non emergano elementi utili a suggerire una diversa soluzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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