Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27258 - pubb. 10/05/2022

Sovraindebitamento: inammissibile il cram down sul voto negativo di Mediocredito Centrale (MCC)

Tribunale Bolzano, 21 Aprile 2022. Est. Longhi.


Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Voto negativo di Mediocredito Centrale (MCC) – Istanza di omologazione – Giudizio c.d. di cram down – Inammissibilità – Credito di MCC assimilato ai crediti dell’amministrazione finanziaria ex art. 12 comma 3-quater l. 3/2012 – Esclusione

Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Cram down ex art. 12 comma 3-quater l. 3/2012 – Applicazione estensiva – Inammissibilità



L’art. 12 comma 3-quater l. 3/2012, nel prevedere il c.d. cram down, ovvero la possibilità del tribunale di omologare l’accordo “anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria”, non trova applicazione al credito di Mediocredito Centrale (MCC) il quale, pur derivando dalla garanzia prestata dallo Stato per i finanziamenti alle piccole e medie imprese, è strutturalmente diverso rispetto ai crediti dell’amministrazione finanziaria, la quale gestisce l’accertamento e la riscossione dei tributi, poiché trova la sua fonte in un rapporto privatistico, ossia nel mutuo chirografario stipulato con la banca finanziatrice; tale natura non muta neppure per il fatto che MCC possa avvalersi della procedura esattoriale per il recupero del credito.

A mente dell’art. 14 preleggi, le norme che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati, per cui non è possibile interpretare estensivamente l’art. 12 comma 3-quater l. 3/2012, che costituisce norma eccezionale. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it

  

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