Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27512 - pubb. 18/06/2022

Eccezioni del terzo acquirente di bene ipotecato o del terzo datore di ipoteca nell'ipotesi di revoca del titolo ex art. 2901 c.c.

Tribunale Lecco, 24 Maggio 2022. Pres. Secchi. Est. Boerci.


Terzo acquirente di un bene ipotecato - Terzo datore di ipoteca - Opponibilità di eccezioni spettanti al debitore - Revoca del titolo ex art. 2901 c.c. - Conseguenze



In base agli artt. 2859 e 2870 cod. civ., il terzo acquirente di un bene ipotecato o il terzo datore di ipoteca sono legittimati a proporre le eccezioni spettanti al debitore, senza alcuna preclusione derivante dall’accertamento contenuto nella sentenza già formatasi fra debitore e creditore pignorante.

Il terzo datore di ipoteca vanta un diritto di proprietà pieno sul bene pignorato e subisce l’esecuzione senza colpa e senza aver potuto partecipare al giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo.

Diversamente, colui che si sia visto revocare il titolo di acquisto ex art. 2901 c.c. non ha, nei confronti del creditore procedente, un titolo di proprietà opponibile e meritevole della medesima tutela; inoltre tale soggetto ha già avuto a disposizione la causa revocatoria per sollevare contestazioni in merito alla sussistenza del debito del proprio dante causa; pertanto, in sede di opposizione all'esecuzione egli non potrà dedurre motivi già dedotti o deducibili nel processo in cui si è formato il titolo esecutivo, ma solo contestare la persistenza della validità del titolo sulla base di fatti posteriori alla sua formazione. (Angelo Bonetta, Francesca Lucisano, Luca Monosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Angelo Bonetta, Francesca Lucisano, Luca Monosi



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