Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27519 - pubb. 21/06/2022

Fallimento e Cessione di crediti in blocco: efficacia nei confronti del debitore ceduto e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Tribunale Milano, 02 Maggio 2022. Pres. Rossetti. Est. Luca Giani.


Insinuazione allo stato passivo – Poteri del Giudice – Accertamento d’ufficio della fondatezza della domanda – Onere della prova della sussistenza del proprio diritto da parte del soggetto che propone la domanda



In sede di verifica dei crediti ceduti in blocco ex art. 54 T.U.B. il soggetto che chiede l’ammissione ha l’onere di provare la piena sussistenza di tutte le condizioni richieste per poter partecipare al riparto dell’attivo e, al tempo stesso, il giudice è tenuto ad accertare anche d’ufficio il fondamento giuridico della domanda proposta. (Gisella Dalmasson) (riproduzione riservata)


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



Segnalazione dell’Avv. Gisella Dalmasson



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