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Cassazione civile, sez. I, 07 Ottobre 2010. .
Revocatoria fallimentare - Limite quantitativo previsto dall'art. 70, l.f. - Oggetto dell'obbligo di restituzione - Sommatoria delle singole rimesse - Esclusione.
Nell’ipotesi prevista dall'articolo 70, legge fallimentare, l'obbligo di restituzione della banca non ha ad oggetto la somma delle singole rimesse revocabili, bensì la differenza tra l'ammontare massimo delle sue pretese e l'importo delle stesse al momento del fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)