ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3618 - pubb. 01/08/2010.

.


Cassazione civile, sez. I, 05 Novembre 2010. Est. Didone.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Società - Cancellazione dal registro delle imprese - Termine per la dichiarazione di fallimento - Art. 10 legge fall. - Legittimazione a contraddire nel procedimento - Spettanza - Al liquidatore sociale - Fondamento.

Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Cancellazione della società - In genere - Art. 2495 cod. civ., come modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003 - Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione immediata della società - Configurabilità - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Contraddittorio - Con il liquidatore sociale - Necessità - Conseguenze - Legittimazione a reclamare la sentenza di fallimento - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art.2495 cod. civ. (novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell'art. 10 legge fall., che la società sia dichiarata fallita se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex art. 18 legge fall., da parte di chiunque vi abbia interesse. (massima ufficiale)

Massimario, art. 10 l. fall.

Massimario, art. 15 l. fall.

Massimario, art. 18 l. fall.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22609/2009 proposto da:
COPPOLA ANTONIO (c.f. *CPPNTN64S24F839X*), nella qualità di Liquidatore della Cerchiootto Srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 36, presso l'avvocato RAGAZZONI GIULIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERNINI PATRIZIO, giusta procura speciale per Notaio Dott. LUIGI CASTALDO di NAPOLI - Rep. n. 16401 del 27.10.09;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO CERCHIOOTTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. *02658000167*), in persona del Curatore dott. SALVI MARZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso l'avvocato PAROLA STEFANIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NEVOLA ROBERTO, giusta procura a margine del controricorso;
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SORISOLE E LEPRENO S.C. (C.F. *00312270168*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso l'avvocato LONGO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VETTURI ANDREA R., giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 769/2009 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 31/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2010 dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato RAGAZZONI G. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente Fall. Cerchiootto, l'Avvocato PAROLA S. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per la controricorrente Banca C.C. Sorisole, l'Avvocato LONGO P. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La s.r.l. Cerchiootto è stata posta in liquidazione a seguito di Delib. 4 luglio 2008 ed è stata cancellata dal registro delle imprese presso la CCIAA di Napoli il 2 marzo 2009.
Con sentenza depositata il 29 maggio 2009 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il fallimento della predetta società accogliendo il ricorso della Banca di Credito Cooperativo di Sorrisole e Lepreno. Con sentenza depositata in data 31 agosto 2009, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento dalla s.r.l. Cerchiootto in persona del liquidatore, la quale lamentava la violazione del contraddittorio, per essere stata la sentenza di fallimento emessa senza previa convocazione del liquidatore stesso, non essendo stato notificato il decreto del giudice delegato presso la sede napoletana della società fallita.
Secondo la Corte di merito, la cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2495 c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, produce l'estinzione della società nonostante l'esistenza di rapporti non definiti. Talché il liquidatore aveva perso la capacità processuale e non aveva il potere di rilasciare la procura per la proposizione del reclamo.
Contro la sentenza di appello la società fallita, in persona del liquidatore, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resistono con controricorso la curatela fallimentare e la Banca di Credito Cooperativo di Sorrisole e Lepreno.
2.1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione. Deduce, in estrema sintesi, che, se in forza dell'art. 2495 c.c. la società cancellata si estingue, nondimeno in virtù della L. Fall., art. 10, può, entro l'anno, essere dichiarata fallita e, ai sensi della L. Fall., art. 15, deve essere assicurato il contraddittorio con il liquidatore il quale, altrimenti, mai potrebbe allegare e provare l'inesistenza del credito azionato con l'istanza di fallimento.
2.2.- Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento e del procedimento perché il fallimento è stato dichiarato in violazione della L. Fall., art. 15, affermandosi nella sentenza del Tribunale la "sostanziale irreperibilità del responsabile della gestione", nonostante il trasferimento della sede sociale a Napoli fosse stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese.
3.- Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
Infatti, è vero che in virtù del nuovo testo dell'art. 2495 c.c. la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, nondimeno, entro l'anno dalla cancellazione opera la norma speciale di cui alla L. Fall., art. 10, nel testo introdotto dalla riforma del 2006-2007, quindi successivamente alla modifica del cit. art. 2495, secondo la quale "gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo". D'altra parte, la L. Fall., art. 10, comma 2, prevede che "in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1". Attività probatoria, quest'ultima, che non può che esplicarsi nel contraddittorio con gli organi della società cancellata, sebbene d'ufficio, così come la dichiarazione di fallimento nell'anno dalla cancellazione non può che essere pronunciata nel contraddittorio con il liquidatore, nel rispetto della L. Fall., art. 15. Liquidatore, dunque, il quale è pienamente legittimato a proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, nonostante l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese;
cancellazione che, nel limite temporale di cui alla L. Fall., art. 10, non esclude la persistenza degli organi societari ai soli fini della dichiarazione di fallimento.
D'altronde, ai sensi della L. Fall., art. 18, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento può essere proposto da chiunque dimostri di avervi interesse e non è revocabile in dubbio la sussistenza dell'interesse del liquidatore della società fallita che deduca la violazione del contraddittorio.
Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010