Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4453 - pubb. 16/05/2011

Prevenzione della nuova domanda di concordato rispetto al procedimento per dichiarazione di fallimento e poteri del tribunale nel giudizio di ammissibilità

Tribunale Udine, 09 Maggio 2011. Est. Pellizzoni.


Concordato preventivo - Nuova proposta - Contemporanea pendenza di ricorso per ricerca di fallimento - Esame preliminare della nuova proposta - Necessità.

Concordato preventivo - Pendenza di istanza di fallimento - Principio della prevenzione della domanda di concordato - Istanza di fallimento presentata dal pubblico ministero.

Concordato preventivo - Giudizio di ammissibilità - Fattibilità del piano attestata dal professionista a idoneità sotto il profilo della logicità, coerenza completezza e congruenza - Potere del tribunale di valutazione nel merito del piano - Esclusione.



Qualora sia presentata una nuova proposta di concordato preventivo in seguito al rigetto da parte del tribunale della precedente domanda, l'esame della seconda proposta si pone come preliminare anche in presenza di un'istanza di fallimento, atteso che la domanda di concordato - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito - deve essere trattata per prima, conformemente alla funzione dell'istituto, volto a prevenire la dichiarazione di fallimento mediante il concordato componimento del dissesto, previsto nel piano di ristrutturazione dei debiti. (Irma Giovanna Antonini) (riproduzione riservata)

Il principio della prevenzione della domanda di concordato su quella di fallimento non può essere sovvertito dalla circostanza che la domanda di concordato sia stata depositata in pendenza della richiesta di fallimento del pubblico ministero in esito al precedente rigetto da parte del tribunale della prima e meno favorevole proposta di concordato, atteso che gli artt. 160 e ss., legge fallimentare non prevedono alcuna preclusione di sorta alla presentazione di una nuova domanda di concordato fintanto che il tribunale non abbia dichiarato il fallimento del debitore. (Irma Giovanna Antonini) (riproduzione riservata)

Il giudizio di ammissibilità del concordato preventivo va effettuato in relazione alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti prospettato dalla società ricorrente, non avendo il tribunale alcun potere di addivenire ad una valutazione nel merito dell'adeguatezza e della convenienza dello stesso per i creditori, ove il giudizio di fattibilità del piano effettuato dall'esperto appaia idoneo - sotto il profilo della logicità, coerenza, completezza e congruenza - ad assicurare una corretta informazione dei creditori, non riproducendo in maniera generica e acritica le previsioni del piano di ristrutturazione, ma vagliandole sotto il profilo fattuale e logico. (Irma Giovanna Antonini) (riproduzione riservata)


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Massimario, art. 15 l. fall.

Massimario, art. 163 l. fall.


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