Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5293 - pubb. 13/06/2011

Tipologia degli atti di frode ostativi alla prosecuzione del concordato preventivo, criteri distintivi

Tribunale Milano, 28 Aprile 2011. Est. Vitiello.


Concordato preventivo - Condotte di natura fraudolenta antecedenti la presentazione della domanda - Rilevanza ostativa alla prosecuzione della procedura - Distinzione - Ratio - Impatto della condotta fraudolenta nella causa azione ed entità della crisi - Rilevanza - Sottrazione fraudolenta di risorse destinate al soddisfacimento dei creditori - Diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore - Prossimità della sottrazione al momento di manifestazione della crisi - Disvalore sociale della condotta fraudolenta.



Non tutte le condotte fraudolente antecedenti alla presentazione della domanda di concordato preventivo sono di per sè stesse ostative alla prosecuzione della procedura. La individuazione delle condotte a tal fine rilevanti deriva dalla armonizzazione della soppressione del requisito della meritevolezza, nonché di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato che il testo previgente dell'articolo 160, legge fallimentare ancorava a requisiti di natura etica, con la previsione dell'attuale articolo 173, legge fallimentare, ove il legislatore ha comunque mantenuto la rilevanza ostativa di fatti quali l’occultamento di parte dell'attivo e l'esposizione di passività inesistenti, o la commissione di "altri atti di frode". L'armonizzazione dei principi sopra indicati porta, quindi, necessariamente a circoscrivere la sfera di applicabilità del primo comma del citato articolo 173 a quei soli comportamenti che per gravità ed importanza siano tali da rendere illegittimo il ricorso da parte dell'imprenditore ad un istituto che gli assicura, a differenza del fallimento, il beneficio dell'esdebitazione, oltre che il dimezzamento delle pene previste per i reati previsti dagli articoli 216 e seguenti, legge fallimentare. In tale prospettiva, il criterio per selezionare la rilevanza degli "altri atti di frode" non può che dipendere dall'impatto che la condotta abbia avuto nella causazione della crisi e, soprattutto, sull'entità della stessa. Appare difficile, infatti, poter sostenere che la condotta risoltasi nella sottrazione fraudolenta di risorse destinate al soddisfacimento dei creditori non osti alla prosecuzione della procedura (e prima ancora, per ragioni di economia, all'apertura) quando risulti che essa abbia causato o concausato la crisi, o dilatato in maniera significativa il passivo, con corrispondente diminuzione delle prospettive di soddisfacimento dei creditori. In una logica di questo tipo assumeranno, quindi, rilievo diversi elementi, quali soprattutto l'entità della diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, da considerarsi in rapporto alle dimensioni del dissesto, ed anche la maggiore o minore prossimità della sottrazione al momento di manifestazione della crisi e il maggiore o minor disvalore sociale della condotta fraudolenta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini


Massimario, art. 173 l. fall.


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