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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5301 - pubb. 13/06/2011.

Legittimazione del socio al reclamo contro la sentenza di fallimento, insolvenza di società in liquidazione e valutazione dell'insolvenza di una holding


Appello di Trieste, 12 Aprile 2011. Est. Cerroni.

Dichiarazione di fallimento - Reclamo - Legittimazione del socio di società di capitali - Sussiste.

Dichiarazione di fallimento - Impugnazione - Litisconsorti necessari - Fallito - Esclusione.

Società in liquidazione - Stato d'insolvenza - Valutazione - Insufficienza degli elementi attivi del patrimonio soddisfare i creditori.

Holding di società - Valutazione dello stato di insolvenza - Insolvenza delle società partecipate - Mancata impugnazione della sentenza di fallimento - Effetti.


Il socio di una società di capitali ha legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in considerazione della generica ed ampia dizione dell'art. 18 l. fall. (Alfredo Antonini) (riproduzione riservata)

Contraddittori necessari nel procedimento di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento sono soltanto il curatore e il creditore istante, e non il fallito, ferma la facoltà per quest'ultimo di intervenire nel procedimento. (Alfredo Antonini) (riproduzione riservata)

Nel caso di società in liquidazione, ai fini dell'insolvenza deve essere considerata l'insufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, anziché la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni. (Alfredo Antonini) (riproduzione riservata)

Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza di una holding, la dichiarazione di fallimento delle società partecipate, avverso la quale non sia stato proposto reclamo, rende certa la loro insolvenza, con i conseguenti riflessi sul valore delle voci attive del patrimonio della holding rappresentate dalle partecipazioni nelle suddette società e dai crediti verso le medesime. (Alfredo Antonini) (riproduzione riservata)

In collaborazione con www.unijuris.it


Massimario, art. 5 l. fall.


Massimario, art. 18 l. fall.


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