Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5566p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Novara, 06 Giugno 2011. .


Concordato preventivo - Concordato con cessione dei beni ai creditori - Indicazione del liquidatore concordatario effettuata dal debitore - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.



Il fatto che il legislatore abbia lasciato sostanzialmente immutato il primo comma dell'articolo 182, legge fallimentare induce a ritenere che la proposta di concordato preventivo possa anche stabilire che il tribunale non faccia luogo alla nomina dei liquidatori, soprattutto nel caso in cui sia prevista la traslazione immediata ai creditori del diritto di proprietà di tutti i beni ceduti, ovvero la cessione dei beni a uno o più assuntori, ovvero ancora nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la liquidazione di tutti i beni prima della presentazione della proposta concordataria. Si deve quindi ritenere possibile che il debitore stesso nell'ambito del piano indichi la persona che assumerà l'incarico di liquidatore e che il debitore possa altresì stabilire esplicite previsioni circa le modalità di liquidazione dei beni. In tal caso, fermo restando che il tribunale non è vincolato dall'indicazione del liquidatore effettuata dal debitore, tale indicazione potrà essere rispettata qualora il soggetto indicato abbia ben cooperato con gli organi della procedura, non siano state individuate ragioni ostative alla sua nomina e, soprattutto, nel caso in cui lo svolgimento di detta funzione abbia luogo senza corrispettivo e quindi con indubbio vantaggio economico per i creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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