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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5783 - pubb. 29/06/2011.

Definizione e rilevanza degli atti di frode ai fini della revoca del concordato preventivo; funzione della relazione del commissario giudiziale nel procedimento ex art. 173 l.f.


Cassazione civile, sez. I, 23 Giugno 2011, n. 13818. Est. Zanichelli.

Concordato preventivo - Procedimento ex articolo 173, legge fallimentare per la revoca dell'ammissione - Diritto di difesa del debitore - Indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento - Necessità - Apertura di procedimento distinto - Esclusione.

Concordato preventivo - Cessione dei beni - Indicazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori - Non necessità - Funzione chiarificatrice del presumibile risultato del completamento del piano - Indicazione ai creditori delle prospettive plausibili - Accettazione da parte dei creditori del rischio di un diverso esito della liquidazione.

Concordato preventivo - Ammissione - Condizioni - Ricorso depositato nella vigenza del d.lgs. n. 169 del 2007 - Relazione sulla veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano - Controllo del giudice - Oggetto - Completezza e regolarità della documentazione - Sufficienza - Adeguatezza nel merito - Esclusione - Fondamento - Prevalente natura privatistica del concordato - Conseguenze - Decreto di "rigetto" del ricorso - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Procedimento di revoca del concordato ai sensi dell'articolo 173, legge fallimentare - Potere del giudice di valutare la fattibilità del piano - Esclusione valutazione del commissario giudiziale - Rilevanza per i creditori al fine di esprimere un giudizio di convenienza sulla proposta.

Concordato preventivo - Atti di frode - Definizione ed individuazione - Attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione - Comportamenti volti a pregiudicare la valutazione di competenza dei creditori - Alterazione della percezione della reale situazione del debitore.

Concordato preventivo - Abuso del diritto - Abuso dello strumento concordatario - Garanzie inesistenti - Inammissibilità del concordato.


Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 173, legge fallimentare, la formale conoscenza da parte del debitore dell'esistenza di un'iniziativa per la dichiarazione di fallimento è sufficiente ad integrare la "indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento" richiesta dall'articolo 15, comma 4, legge fallimentare quale monito in ordine al possibile esito della procedura e invito ad esercitare il diritto di difesa, posto che dal tenore del secondo comma dell'articolo 173 emerge chiaramente che alla conclusione del procedimento di revoca dell'ammissione viene emessa, se ne sussistano i presupposti processuali e sostanziali, sentenza di fallimento, senza ulteriori adempimenti procedurali. Non è dunque corretta la tesi secondo la quale la presenza di iniziative per la dichiarazione di fallimento comporta che debba farsi luogo a procedimenti distinti; è vero invece che l'accertamento del tribunale e correlativamente l'ambito della difesa del debitore attengono ad una fattispecie più complessa nella quale uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento è la revocabilità dell'ammissione al concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, il debitore non ha l'onere di indicare la percentuale di soddisfacimento che, in esito alla liquidazione, i creditori otterranno, anche se è condivisibile l'opinione secondo la quale tale indicazione, come quella relativa ai possibili tempi della liquidazione, sono necessarie al fine della determinatezza e piena intelligibilità della proposta di concordato. Questo, tuttavia, non significa che, in mancanza di esplicita assunzione di un'obbligazione in tal senso, detta percentuale costituisca oggetto dell'obbligazione che il proponente si assume, in quanto ciò equivarrebbe a ritenere sempre necessario che il concordato assuma quanto meno la forma del concordato misto nel quale la cessione dei beni è accompagnata dall'impegno a garantire ai creditori una percentuale minima di soddisfacimento. In realtà, oggetto dell'obbligazione può essere, e tale è in difetto di diversa ed inequivoca assunzione di responsabilità, unicamente l'impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell'imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore, assumendo l'indicazione della percentuale unicamente una funzione chiarificatrice del presumibile risultato del completamento del piano di concordato. In altri termini, il proponente, ovviamente sulla base di dati concretamente apprezzabili, indica ai creditori la prospettiva che ritiene plausibile e questi, approvando la proposta, condividono la valutazione e quindi accettano il rischio di un diverso esito della liquidazione comparandone la complessiva convenienza con riferimento alle alternative praticabili (esecuzione singolare o collettiva in sede fallimentare). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di concordato preventivo, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. n.169 del 2007 che è caratterizzato da una prevalente natura contrattuale, e dal decisivo rilievo della volontà dei creditori e del loro consenso informato, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 legge fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione - inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti - possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da un'indagine di merito, in quanto riservata, da un lato, alla fase successiva ed ai compiti del commissario giudiziale e, dall'altro, ai poteri di cui è investito lo stesso tribunale, nella fase dell'omologazione, in presenza di un'opposizione, alle condizioni di cui all'art. 180 legge fall. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione, con rinvio, del decreto con cui il tribunale aveva "rigettato" la domanda di ammissione alla procedura di concordato, in realtà pronunciandone l'inammissibilità, con valutazioni sul merito della fattibilità del piano concordatario e con modalità decisorie, dalle quali è conseguita l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.). (conf. Cass. 21860/2010) (massima ufficiale)

Il principio secondo il quale, nell'ambito del concordato preventivo, il giudice, nel valutare la relazione del professionista che attesta la fattibilità del piano, si deve astenere da un'indagine di merito, salvo il caso in cui siano proposte opposizioni e con i limiti di cui all'art. 180 legge fallimentare, è applicabile anche in sede di riesame della proposta ex art. 173 legge fallimentare e ciò anche se, in questo caso, il tribunale dispone del conforto dell'apporto conoscitivo e valutativo del commissario giudiziale. Tale apporto, infatti, non è destinato al giudice ma alla platea dei creditori che possono così comparare la proposta e le valutazioni dell'esperto attestatore con la relazione di un organo investito di una pubblica funzione. Resta, infatti, insuperabile il rilievo secondo cui il tribunale è privo del potere di valutare d'ufficio il merito della proposta, in quanto tale potere appartiene solo ai creditori così che solo in caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l'opposizione alla omologazione, il tribunale, preposto per sua natura alla soluzione dei conflitti, può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito ad un giudizio, quale è quello di omologazione, in cui le parti contrapposte possono esercitare appieno il loro diritto di difesa del tutto inattuabile, invece e per quanto concerne i creditori, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 173, legge fallimentare di cui si discute. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il minimo comune denominatore dei comportamenti indicati dall'art. 173, comma 1, legge fallimentare, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato e della dichiarazione di fallimento nel corso della procedura, è dato dalla loro attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l'esistenza di parte dell'attivo o aumentando artatamente il passivo in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare. Si tratta, in sostanza, di comportamenti volti a pregiudicare la possibilità che i creditori possano compiere le valutazioni di loro competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa. Questa è, quindi, la connotazione tutti gli altri indefiniti comportamenti dell'imprenditore per poter essere definiti atti di frode. E', allora, possibile concludere affermando che nessun intervento sul patrimonio del debitore è di per sé qualificabile come atto di frode ma solo l'attività del proponente il concordato volta ad occultarlo in modo da poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore influenzando il loro giudizio. Ogni diversa interpretazione della norma in esame non farebbe altro che reintrodurre il requisito della meritevolezza apertamente ripudiato dal legislatore della riforma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Vi è abuso dello strumento concordatario in violazione del principio di buona fede laddove emerga la prova che determinati comportamenti depauperativi del patrimonio siano stati posti in essere con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato preventivo, ponendo i creditori di fronte ad una situazione di pregiudicate o insussistenti garanzie patrimoniali, in modo da indurli ad accettare una proposta comunque migliore della prospettiva liquidatoria. In presenza di una tale condotta, il concordato non è ammissibile in quanto rappresenterebbe il risultato utile della preordinata attività contraria al richiamato principio della buona fede. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il commento:
Il sindacato sulla fattibilità del piano concordatario e la nozione “evolutiva” degli atti di frode nella sentenza 15 giugno 2011 della cassazione - Stefano Ambrosini 

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