Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6461 - pubb. 29/08/2011

Mediazione obbligatoria e questione di costituzionalità

Tribunale Lamezia Terme, 01 Agosto 2011. Est. Giusi Ianni.


Art. 5 comma I D.Lgs. 28/2010 – Applicabilità – Dies a quo – Giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge – Coincidenza con la data di spedizione della citazione – Esclusione – Coincidenza con la data di notifica della citazione - Sussiste.

Art. 5 comma I D.Lgs. 28/2010 – Questione di legittimità costituzionale – ART. 24 Cost. – Manifesta infondatezza.

Art. 5 comma I D.Lgs. 28/2010 – Questione di legittimità costituzionale – Assenza dell'assistenza legale obbligatoria nella fase di mediazione – Manifesta infondatezza.

Art. 5 comma I D.lgs. 28/2010 – Questione di legittimità costituzionale – Eccesso di delega – Manifesta infondatezza.



Le norme sulla condizione di procedibilità si applicano ai processi instaurati dopo 18 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 28/2010; instaurazione che non può che coincidere con il perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio e non anche, quindi, con la data di spedizione della citazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il diritto di azione non si sostanzia nella possibilità di accesso immediato alla giustizia, ben potendo la legge imporre oneri – con conseguenti dilazioni - finalizzati a salvaguardare “interessi generali”, quali quelli presidiati dal d.lgs. 28/2010, sempre che siano garantite le esigenze di carattere cautelare e urgente e il ricorso alla tutela giurisdizionale non sia inibito per un periodo di tempo irragionevolmente lungo e non sia reso impossibile o eccessivamente difficile. Tutte queste caratteristiche si riscontrano nella disciplina di cui al d.lgs. 28/2010: infatti, il procedimento di mediazione obbligatorio non può durare più di quattro mesi; non preclude la tutela cautelare e la trascrizione della domanda giudiziale; produce, sulla decadenza e sulla prescrizione, effetti simili a quelli propri della domanda giudiziale. Il sacrificio in termini di tempo e costi imposto dalla mediazione obbligatoria, inoltre, è potenzialmente giustificato e reso ragionevole dal “vantaggio” che può ottenersi in caso di esito positivo della procedura, in considerazione dei tempi e dei costi che nel contesto attuale inevitabilmente si legano al processo civile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il fatto che il d.lgs. 28/2010 non preveda la necessaria assistenza di un difensore non significa che alla parte sia vietato avvalersi di un avvocato nel corso della procedura e, comunque, la mediazione opera su un piano esclusivamente negoziale, potendo, sotto tale profilo, essere avvicinata alla disciplina dell’arbitrato, in cui non è prevista per le parti l’assistenza obbligatoria dell’avvocato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’articolo 60 della legge n. 69 del 2009 nulla ha previsto in ordine alla facoltatività od obbligatorietà del preventivo ricorso alla mediazione e la scelta della obbligatorietà fatta dal legislatore non è una scelta irragionevole, in quanto non si pone fuori dalla tradizione processuale italiana, che conosce, come noto, varie ipotesi di tentativi obbligatori di conciliazione, come quello previsto per le controversie di lavoro o per le controversie agrarie ovvero in materia di telecomunicazioni (art. 84 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 254). La costituzionalità della normativa citata, per tutte le ragioni sopra illustrate, permette di affermarne anche la compatibilità con il diritto comunitario, per come evincibile anche dalla sentenza del 18 marzo 2010 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pronunciatasi (nelle cause riunite C-317 08, C-318 08, C-319 08 e C-320 08) proprio sulla previsione, da parte dello Stato italiano, di un tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni. La Corte di Lussemburgo, infatti, ha affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale, quale diritto fondamentale dell’individuo, può anche soggiacere a restrizioni, purché le stesse risultino proporzionate e funzionali al soddisfacimento di interessi generali, quali, appunto, il decongestionamento dei Tribunali o la definizione più spedita e meno onerosa delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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