Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6518 - pubb. 12/09/2011

Fittizia proliferazione di classi nel concordato preventivo e conferimento al debitore o al liquidatore giudiziale di decisioni relative al contenuto del piano.

Tribunale Piacenza, 01 Settembre 2011. Est. Bersani.


Concordato preventivo - Applicazione del principio di maggioranza - Fittizia proliferazione delle classi - Controllo del tribunale sulla espressione del voto e sulla corretta formazione delle classi.

Concordato preventivo - Relazione del professionista - Requisiti - Disamina della completezza del piano - Compiutezza del parere del esperto in tutti i suoi elementi particolari - Finalità - Conferimento al debitore o a liquidatore giudiziale di scelte in ordine al contenuto del piano - Esclusione.



Nell'ambito del concordato preventivo, la corretta applicazione del “principio di maggioranza” impone che non vi sia un inquinamento generato da vicende singolari, quali ad esempio una fittizia proliferazione di classi avente il solo scopo di ottenere la maggioranza dei voti. Anche in applicazione di tali criteri, l'esito della votazione può e deve essere accettato solo se scaturisce da una decisione trasparente e incondizionata e il tribunale, nell'effettuare un controllo sulle modalità di svolgimento del voto, dovrà verificare la corretta formazione delle classi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La relazione del professionista deve consentire una disamina della completezza del piano ed il parere dell'esperto dovrà essere compiutamente sviluppato in tutti i suoi elementi particolari, onde consentire al tribunale ed ai creditori una valutazione complessiva della sua attendibilità e realizzabilità in concreto e della sua rispondenza ai requisiti richiesti dall’art. 160 l. fall., non potendo essere rimessa a scelte successive del debitore e del liquidatore giudiziale decisioni in ordine al contenuto dell'piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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