Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6540 - pubb. 01/08/2010

La holding di tipo personale

Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 2003, n. 3724. Est. Cultrera.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - In genere - "Holding" di tipo personale suscettibile di fallimento - Nozione.



È configurabile una "holding" di tipo personale, costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento, per essere fonte di responsabilità diretta dell'imprenditore, quando si sia in presenza di una persona fisica che agisca in nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico, ottenuto attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione e il coordinamento dei fattori produttivi, relativi al proprio gruppo di imprese. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


Fatto

Con sentenza 29.3.96, il tribunale di Torino dichiarava il fallimento di V. G., sul presupposto soggettivo che egli avesse svolto attività d'imprenditore individuale, attraverso il coordinamento imprenditoriale e di sostegno finanziario di varie società, da lui controllate, operando sotto forma di holding personale operativa.

La pronunzia veniva opposta innanzi al Tribunale di Torino dal G., il quale deduceva l'inesistenza della holding, che le risultanze istruttorie acquisite nella fase prefallimentare escludevano, comunque, la sua qualità d'imprenditore commerciale, e, quindi, la sua fallibilità, nonché che la sua attività era già cessata anteriormente al termine di un anno, stabilito dall'art. 10 della legge fallimentare, allorché venne dichiarato il suo fallimento.

Il Tribunale rigettava l'opposizione con sentenza n. 4937-98, che il G. impugnava, con atto 3.12.98, innanzi alla Corte d'Appello di Torino, ribadendo sia che la sua attività non era riconducibile a quella prevista dall'art. 2195 c.c., come erroneamente ritenuto dai primi giudici, sia che essa, alla data della pronuncia di fallimento era, ad ogni modo, cessata da oltre un anno.

La corte di merito rigettava il gravame con sentenza n. 1021 del 30.7.99, affermando, anzitutto, che l'attività d'impresa svolta dal G. si era protratta sino a poco tempo prima che ne venisse dichiarato il fallimento, e che, comunque, gli effetti della sua attività erano perdurati fino al periodo considerato dall'art. 10 l.f.. Indi, esaminati nel merito gli elementi istruttori acquisiti, affermava che il G. aveva operato sotto forma di holding operativa, avendo esercitato attività sia di direzione, gestione e controllo, che di finanziamento delle società facenti capo a sè ed alla sua famiglia, nonché che tale attività aveva le caratteristiche dell'imprenditorialità, essendo stata svolta in nome proprio, e di economicità, professionalità ed organizzazione, previste dall'art. 2082 c.c.

Contro questa sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui il fallimento ha resistito con controricorso illustrato con memoria difensiva.

Non avendo il ricorrente provveduto alla chiamata in giudizio anche del creditore istante, s.p.a. Cassa di Fossano, contraddittore necessario, e parte del giudizio di merito, è stato dato termine ex art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della detta parte, alla quale il ricorrente ha regolarmente provveduto con notifica del ricorso in data 15.7.02.

La Cassa di Fossano si è costituita, depositando controricorso in data 26.9.02.

Il ricorrente ed il fallimento hanno depositato ulteriori memorie difensive.

 

Motivi della decisione

In limine va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimata s.p.a. Cassa di Fossano, in quanto avvenuta oltre il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 369 - 370 c.p.c.. Ed invero, parte suddetta, alla quale il ricorso è stato notificato dal ricorrente in data 11-15.7.02, ha provveduto alla notifica del controricorso, contenente le sue difese, in data 26.9.02, quando, perciò, il termine di 20+20 giorni, stabilito dalle disposizioni normative richiamate, era già inutilmente decorso, essendo venuto a scadenza nella precedente data del 24.8.02.

La cognizione sulla controversia, che ha ad oggetto l'opposizione alla sentenza che ha dichiarato il fallimento del ricorrente, è sottratta alla sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che non si applica, ai sensi del successivo art. 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30gennaio 1941 n. 12), alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio, e così anche con riguardo al giudizio per Cassazione (v. per tutte Cass. n. 2545-95 e n. 3701-94), sicché gli adempimenti formali inerenti alla costituzione delle parti dovevano essere compiuti senza tenerne conto. La banca intimata ha, invece, provveduto alla notifica del controricorso, computando nel termine sopra indicato anche il periodo feriale, procurando, per l'effetto, la tardività, e la conseguente inammissibilità della sua costituzione.

Le difese dedotte nell'atto costitutivo non possono essere, pertanto, prese in esame, mentre dovrà tenersi conto di quelle spiegate nel corso della discussione orale, alla quale il difensore della parte anzidetta ha partecipato.

Col 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 10 legge fallimentare, deducendo che la corte di merito, pur avendo data per ammessa l'applicabilità del termine annuale, posto dalla citata norma fallimentare, ha poi smentito tale affermazione, invalidando l'efficacia della norma richiamata, laddove ha asserito che l'attività, da lui svolta, sarebbe rivissuta attraverso il conferimento di incarichi professionali, direttamente o a favore di società del gruppo. Peraltro, queste iniziative non possono essere riferite ad atti di commercio nè essere qualificate come attività d'impresa.

Manca una giustificazione persuasiva di tale non apparente contrasto logico.

Il fallimento resistente deduce, anzitutto, l'inammissibilità del motivo, rilevando che la censura è stata addotta con riferimento a norma di diritto sostanziale, mentre nella sua formulazione effettiva si riferisce ad un error in procedendo - art. 132 n. 4 c.p.c.

Nel merito ne deduce l'infondatezza.

In linea preliminare, il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, sotto il profilo censurato dal resistente, in quanto la doglianza in esso esposta è palesemente finalizzata alla denunzia del vizio di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, sicché il riferimento all'art. 360 n. 5 appare frutto di mera svista, priva di rilevanza, dovendosi identificare nella disposizione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., la norma di riferimento del tema d'indagine introdotto.

Nel merito esso è infondato.

Il percorso motivazionale della decisione impugnata si snoda attraverso un iter che ha, come premessa logica di principio, l'applicabilità, al caso di specie, del termine annuale, cui fa riferimento l'espressione censurata "pur volendo ammettere che l'art. 10 sia applicabile", assolutamente imprescindibile nel sillogismo usato, in quanto presupposto logico dell'indagine di merito condotta.

È evidente, invero, che ove la corte di merito avesse negato l'applicabilità della fattispecie astratta considerata, non avrebbe avuto senso alcuno la verifica, quindi effettuata, circa i presupposti di fatto riconducibili a tale paradigma normativo. In altre parole, solo presupponendo che nella fattispecie esaminata potesse in astratto operare la previsione del termine annuale stabilita nell'art. 10 l.f., la corte ha proceduto alla verifica, in fatto, della vicenda storica, onde riscontrarne l'effettiva applicazione.

Indi, alla luce di entrambi i profili interpretativi della norma, segnati dai procedimenti richiamati, dei quali l'uno, quello corretto (v. in tal senso Cass. nn. 8781-98, 8099-00, 15716-00, 4455-2001, 12113-02), che fissa il termine per il decorso del termine annuale nella data in cui è cessata l'attività d'impresa attraverso operazioni identiche a quelle poste in essere normalmente, l'altro che la individua in quella in cui sono esauriti gli effetti dei rapporti giuridici sorti per effetto dell'attività d'impresa, ne inferisce, sia che l'attività esercitata dal G., anche nella fase prefallimentare, ha avuto natura imprenditoriale ed è proseguita sino a pochi giorni prima del fallimento, sia che, anche seguendo l'altra impostazione tecnica, i rapporti instaurati erano tuttora in corso nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento.

Il vizio di motivazione denunziato deve essere, pertanto, escluso, apparendo, al contrario, la struttura motivazionale che sorregge la decisione impugnata aderente a criteri di logica e razionalità.

Tanto premesso, occorre ribadire che non è certo sindacabile la ricostruzione della vicenda storica operata dalla corte di merito, nè tantomeno può essere censurata la qualificazione dell'attività esaminata in termini di attività imprenditoriale, poiché trattasi di valutazione di merito, il cui riesame introdurrebbe una verifica sui fatti, finalizzata ad una loro reinterpretazione, destinata a sovrapporsi all'apprezzamento del giudice del merito, cui è rimessa in via esclusiva la loro valutazione (v. Cass. citata).

Col 2 motivo il G. lamenta violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c. osservando che egli non poteva essere qualificato imprenditore, e perciò, soggetto fallibile, perché l'attività da lui esercitata non ha i requisiti di cui all'art. 2195 c.c. n. 5, mancando ogni finalità economica, ogni predisposizione imprenditoriale, diretta all'esercizio di attività economica, e scopo di lucro che non fosse stato indirizzato a beneficio economico e profitto, non già suo proprio, ma delle singole società.

Col 3 motivo infine, deduce violazione e falsa applicazione delle norme di legge "che impediscono l'attribuzione alla sua attività della qualifica di holding operativa personale", e lamenta che non è possibile attribuirgli i connotati caratteristici dell'imprenditore ausiliario. Richiama la sentenza di questa S.C. n. 1439-90, che ha elaborato la figura della holding personale, osservando che essa postula, ai fini della fallibilità del soggetto che svolga siffatta attività:

a) che gli atti negoziali, nei quali si esplica la direzione del gruppo, siano posti in essere dalla capogruppo in nome proprio;

b) che della attività, astrattamente e aprioristicamente considerata, abbia attitudine a produrre incremento dei risultati economici del gruppo nel suo insieme e nelle sue componenti, che appaiono derivazione dell'attività di governo, o non siano altrimenti ipotizzabili in assenza dell''ttività qualificata.

Alla stregua di tali principi, tenuto conto dell'intera sua vicenda storica e personale, non può rinvenirsi nella sua attività siffatta connotazione, neppure sotto il profilo dell'imprenditore ausiliario.

I due motivi sono accomunati dalla medesima impostazione e meritano, pertanto, esame congiunto.

Essi sono entrambi inammissibili.

In realtà, ad onta della loro enunciazione, con la quale viene ipotizzata violazione di norme di diritto, contengono ambedue censure che attengono al merito, in quanto mirano ad una rilettura delle circostanze di fatto esaminate dal giudice d'appello, di cui il ricorrente ripropone l'apprezzamento, proponendole in una chiave prospettica, in tesi più corrtte, ed a lui più favorevole, che ne escluderebbe, a suo avviso, la riconducibilità alla fattispecie astratta considerata.

Ed, invero, le critiche esposte non si riferiscono ai criteri interpretativi posti a fondamento del vaglio condotto dalla corte territoriale, che si è richiamata ai medesimi principi invocati dal ricorrente, elaborati in seno alla giurisprudenza di questa corte, alla cui stregua è possibile l'identificazione della holding personale e la sua qualificazione in termini di attività d'impresa, che è postulato necessario per eventuale dichiarazione di fallimento. Il G. non smentisce, infatti, le connotazioni che, ad avviso dei giudici di merito, l'attività debba avere per rientrare nell'ipotesi considerata, nè nega che l'esistenza dei fatti ma, piuttosto, ne confuta, con estrema sommarietà, il significato che ne ha dato l'organo di gravame.

Esclude, anzitutto, che la sua attività sia riconducibile allo schema della holding personale operativa, e, quindi, sia che essa sia classificabile fra le fattispecie contemplate dall'art. 2195 n. 5 c.c., sia, infine, che rivesta i tratti ditintivi prescritti, per la sua riconducibilità alla fattispecie dell'impresa, dall'art. 2082 c.c..

Non individua, però, neppure, le parti della struttura motivazionale alle quali debbano riferirsi le sue critiche.

Di contro, il percorso argomentativo, che sorregge la decisione impugnata, si presenta esaustivo e puntuale, e senza dubbio aderente alle previsioni normative richiamate nel ricorso in esame.

La corte territoriale ha indicato le circostanze dalle quali, a suo avviso sindacabile nel merito, è emerso che il G. pose in essere attività di controllo e gestione coordinata, per mezzo anche delle quote attribuite alla moglie, delle società del gruppo, noché di finanziamento, attraverso fideiussioni concesse personalmente, con cui procurava i mezzi di sostegno finanziario, che stornava, distribuendoli secondo le varie esigenze, a favore delle varie società. Ha, perciò, confermato, valutando nel loro complesso gli indizi esmaurati, la riconducibilità di questa attività allo schema, come risulta elaborato dalla dottrina economica ed ammesso nella nota sentenza di questa S.C. n. 1439-90, della holding personale, che ricorre quando una persona fisica, attraverso la partecipazione ad una o più società di cui detenga le quote, esorbitando dai limiti che la partecipazione in qualità di socio gli consente, esercita il controllo e la gestione delle società medesime (holding pura), ovvero ne procuri il finanziamento (holding operativa), svolgendo in tal guisa, l'attività ausiliaria prevista dall'art. 2195 n. 5 c.c.

Indi, non ha esaurito il tema d'indagine, ma ha tenuto conto dell'esigenza di indagare in relazione all'inquadramento di tale figura tra gli imprenditori commerciali, i quali sono gli unici soggetti destinatari della pronuncia di fallimento, conducendo la verifica sui dati probatori all'accertamento del fatto, se suddetta attività ausiliaria fosse stata esercitata con i requisiti posti dall'art. 2082 c.c.

Questa disposizione normativa recita testualmente "È imprenditore che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beno o di servizi".

Perché chi opera in forma di holding personale sia qualificabile imprenditore, occorre, dunque: a) che egli agisca, in nome proprio, affinché la sua attività sia fonte di responsabilità diretta, b) persegua un risultato economico, collegabile alla detta attività per il gruppo e le sue componenti, c) operi in maniera professionale, e cioè in maniera abituale e non occasionale, attraverso un'organizzazione, cioè mediante il coordinamento di fattori produttivi.

Valutando nel merito le risultanze processuali acquisite, la corte torinese ha ritenuto sussistenti tali requisiti e, con motivazione congrua, ha concluso affermando che il G. è imprenditore commerciale perché ha svolto la sua attività:

a) in nome proprio, avendo sempre considerato le società, i loro beni, i rispettivi patrimoni, e quello suo e dei familiari, unicum indistinto, che gli apparteneva e gestiva a suo piacimento. Egli, o come amministratore o come delegato di tale Pagliasso, amministratore fittizio di alcune società, ma in realtà suo dipendente, disponeva personalmente dei conti delle varie società, che gestiva con prelievi, o versamenti, provvedeva al reperimento del finanziamento delle società del gruppo, ricorrendo al rilascio di fideiussioni personali, da cui recuperava la liquidità che distribuiva all'intero gruppo, con travasi di denaro secondo le necessità del momento.

Conferiva incarichi professionali, coordinò il riassetto del gruppo per evitare il fallimento, e, quindi, mancato tale obiettivo, rinegoziò il debito del gruppo.

b) con economicità perché le circostanze di fatto riepilogate, dimostrano che egli perseguì il profitto, per incrementare il valore della sua partecipazione, e per ottenere benefici diretti, mediante i movimenti di denaro.

c) con la professionalità dell'organizzazione imprenditoriale, perché la sua attività fu svolta con continuità negli anni, con una struttura materiale, ancorché rudimentale, disponendo anche di personale, quel Pagliasso che fittiziamente nominò amministratore di alcune società, e della segreteria della s.p.a. Italfim più volte da lui indicata come la capogruppo.

La corte territoriale ha, perciò, fatto buon governo sia dei principi giurisprudenziali, che di quelli posti dalla disciplina positiva, sopra richiamati, ai quali si è attenuta, sia nella premessa di principio, sia nell'analisi degli elementi di fatto sottoposti al suo vaglio.

L'apprezzamento in concreto dei fatti indicati, come si è detto, non è sindacabile in questa sede.

Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

 

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in favore del fallimento G. in Euro 250,00 per spese ed Euro 2.500,00 per onorario, e, in favore della s.p.a. Cassa di Fossano in Euro 1.500,00 per onorario e i Euro 515,80 per esborsi.

Sentenza n. 3724 dep. 13/03/2003