Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6545 - pubb. 19/09/2011

Concordato preventivo e rilevanza ai fini della revoca di atti fraudolenti

Tribunale Perugia, 15 Luglio 2011. Est. Rana.


Concordato preventivo – Decreto di ammissione alla procedura – Richiesta di revoca – Insussistenza dei presupposti – Rigetto.

Concordato preventivo – Comportamenti distrattivi o depauperativi finalizzati all'ammissione alla procedura – Prova – Insussistenza – Abuso del diritto – Inconfigurabilità.



Gli atti fraudolenti posti in essere dall'imprenditore, ammesso al concordato preventivo, ai danni del ceto creditorio o di alcuni dei creditori, in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale, se non incidono sull'attendibilità della proposta non legittimano un provvedimento di revoca, mentre soltanto i creditori, in tale sede, informati dal commissario giudiziale, potranno sanzionare l'imprenditore non accettando la proposta concordataria. (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)

Costituisce abuso dello strumento concordatario, di cui non sussiste prova nel caso di specie, il comportamento distrattivo o depauperativo posto in essere dal debitore al solo preordinato scopo di chiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e costringere i creditori ad accettare una proposta costruita in modo tale da apparire migliore rispetto alla prospettiva fallimentare. (1) (Raffaella Falini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Patrizio Caponeri


Massimario, art. 163 l. fall.

Massimario, art. 172 l. fall.


Massimario, art. 173 l. fall.


Il testo integrale



(1) La decisione è conforme alla recente pronuncia della Suprema Corte (Sent. 23 giugno 2011, n. 13818, in www.ilcaso.it) con la quale si è statuito che i comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato preventivo possono essere valutati, ai fini della revoca dell'ammissione secondo l'art. 173 l.fall., solo in quanto abbiano un'effettiva valenza decettiva e quindi siano tali da pregiudicare il consenso informato dei creditori.
Il Tribunale ha chiarito, nel caso in esame, che non integrano i presupposti normativi per la revoca: a) l'omessa indicazione di posizioni debitorie esistenti, poiché tale circostanza non è contemplata dall'art. 173, comma 1° l.fall., il quale prevede il caso dell'esposizione di passività inesistente ma non anche quello dell'omessa indicazione di passività esistenti (la quale omissione, nella fattispecie concreta, non poteva neppure farsi rientrare nella categoria residuale degli “altri atti in frode” in quanto non idonea ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento); b) i prelevamenti effettuati dall'imprenditore nel periodo intercorrente tra la data del deposito del ricorso ed il decreto di ammissione, laddove, come da rendiconto del liquidatore, essi si configurino come atti di ordinaria amministrazione e comunque, per l'oggettiva modestia degli stessi, siano tali da non poter essere elevati al rango di fatti idonei a minare, pregiudicare o vanificare le prospettive indicate nel piano concordatario; c) la vendita di rimanenze di magazzino ed il prelevamento di denari da parte del liquidatore a titolo di compensi, poiché tali atti possono integrare gli estremi di una “distrazione” di attivo, mentre l'art. 173 l.fall. prevede l'ipotesi dell'“occultamento” o della “dissimulazione” di attivo e non anche quella di distrazione dello stesso.
Ai fini della revoca dell'ammissione al concordato rileva, infatti, non la mera condotta distrattiva o depauperativa del patrimonio societario posta in essere dal debitore prima di presentare la domanda di concordato, quanto, piuttosto, quella condotta distrattiva o depauperativa, antecedente alla presentazione della domanda, che possa effettivamente ritenersi “qualificata”, nel senso voluto dalla norma, in quanto idonea ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento ed a pregiudicare la formazione del loro consenso, inquinando quella valutazione di convenienza che soltanto essi, in sede di votazione, devono effettuare tra la soluzione concordataria e l'alternativa fallimentare (Cfr., App. Genova, 2 luglio 2011; App. Milano, 29 giugno 2011; Trib. Mantova, 22 giugno 2011; Trib. Milano, 28 aprile 2011; Trib. Roma, 20 aprile 2010; Trib. Mondovì, 17 dicembre 2008; Trib. Piacenza, 4 dicembre 2008; Trib. Milano, 28 aprile 2008, in www.ilcaso.it).
Come puntualizzato dalla S.C. (Sent. n. 13818/11 cit.), il concetto di frode da applicarsi alla norma di cui all'art. 173 l.fall. non assume il medesimo significato “generico” di frode attribuibile agli atti pregiudizievoli per i creditori perché altrimenti dovrebbero ricomprendesi nello stesso anche tutti gli atti revocabili che l'art. 203, comma 2° l.fall. definisce appunto “atti compiuti in frode ai creditori” con la conseguenza che nessun concordato proposto in presenza dell'insolvenza sarebbe, di fatto, ammissibile.
Ne consegue che non è rilevante capire attraverso quali operazioni, anche errate, o inopportune o illecite, l'impresa sia giunta a trovarsi in un dato momento storico in una certa situazione patrimoniale -essendo stato escluso, tra l'altro, con la riforma fallimentare, il potere del tribunale di effettuare giudizi di meritevolezza per l'accesso alla soluzione concordataria- mentre è fondamentale che vengano esposti tutti i dati idonei a fornire ai creditori “una chiara e veritiera” rappresentazione dello stato attuale delle componenti attive e passive del patrimonio affinché gli stessi possano esprimere un voto consapevole e non alterato da omissioni informative idonee ad ingannarli sulla percezione delle reali aspettative di soddisfo.
Ciò non significa che determinate condotte del debitore non possano trovare una sanzione. Gli stessi creditori potranno rigettare la proposta facendo prevalere il giudizio negativo sul comportamento del debitore rispetto alle valutazioni di carattere economico e perseguendolo in sede appropriata ai sensi dell'art. 236 l.fall.
Resta poi salvo il limite dell'abuso del diritto, già richiamato in altre pronunzie (v. Cass. n. 13818/11 cit.), nella specie, dell'abuso dello strumento concordatario, in violazione del principio di buona fede, laddove emerga la prova (non sussistente nel caso qui considerato) che i comportamenti distrattivi o depauperativi sono stati posti in essere dal debitore al solo preordinato scopo di chiedere l'ammissione al concordato preventivo e costringere i creditori ad accettare una proposta costruita in modo tale da apparire migliore rispetto alla prospettiva fallimentare. (Raffaella Falini)


 


Testo Integrale