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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6608 - pubb. 01/08/2010.

Liquidazione coatta amministrativa, continuazione in esercizio provvisorio dell'attività, facoltà di scioglimento e prededuzione


Cassazione civile, sez. I, 19 Maggio 2006, n. 11855. Est. Nappi.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - In genere - Esercizio provvisorio dell'impresa - Incidenza sui rapporti giuridici preesistenti - Mandato - Effetto di scioglimento - Impedimento - Esclusione - Prededuzione di tutti i crediti del mandante - Configurabilità - Esclusione.


La continuazione in esercizio provvisorio dell'attività di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non preclude l'effetto di scioglimento del preesistente rapporto di mandato previsto dall'art. 78 legge fall., richiamato dall'art. 201 legge fall., e tanto meno può comportare l'ammissione in prededuzione allo stato passivo di tutti i crediti derivanti dai contratti di mandato che per effetto della dichiarazione di insolvenza si sciolgono, stante l'eccezionalità delle disposizioni dettate dagli artt. 74 e 82 legge fall. per i contratti di somministrazione e di assicurazione, laddove, in ragione dell'indivisibilità delle prestazioni, riconoscono ai contraenti dell'imprenditore insolvente il diritto alla prededuzione dei crediti anche preesistenti. (Fattispecie in tema di mandato all'incasso di premi assicurativi). (massima ufficiale)

Massimario, art. 82 l. fall.

Massimario, art. 90 l. fall.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
F.A.T.A. (Fondo assicurativo tra Agricoltori) s.p.a., domiciliata in Roma, via Monti Paridi 12, presso l'avv. Iannotta G. che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone, in liquidazione coatta amministrativa, domiciliato in Roma, via dei Gracchi 128, presso gli avv. Carlo e Pietrolucci Renzo, che lo rappresentano e difendono come da mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 788/2002 della Corte d'appello di Roma depositata il 25 febbraio 2002;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
uditi i difensori, avv. Iannotta per la ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e avv. Pietrolucci, per il resistente, che ne ha chiesto il rigetto.
Udite le conclusioni del P.M., Dr. APICE Umberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta dalla F.A.T.A. (Fondo assicurativo tra Agricoltori) s.p.a. avverso lo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma è Frosinone, nel quale era stato ammesso in rango chirografario il credito di L. 4.568.245.108 vantato in prededuzione dall'opponente per premi assicurativi incassati quale suo mandatario dal consorzio. Hanno ritenuto i giudici del merito che, pur essendo il consorzio tenuto, quale impresa di intermediazione assicurativa, a versare all'impresa assicurativa i premi incassati per suo conto, tuttavia il danaro incassato con la riscossione dei premi entrò a far parte del patrimonio del Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone, che ne divenne solo debitore nei confronti della F.A.T.A. (Fondo assicurativo tra Agricoltori) s.p.a., non essendo Qualificabile come .depositario di un patrimonio separato. Nè ha rilievo, secondo i giudici del merito, la dedotta continuazione dell'attività del consorzio, autorizzato all'esercizio provvisorio, perché il mandato conferitogli dalla F.A.T.A. (Fondo assicurativo tra Agricoltori) s.p.a. si sciolse certamente con la dichiarazione dell'insolvenza.
Contro questa decisione ricorre per Cassazione la F.A.T.A. (Fondo assicurativo tra Agricoltori) s.p.a. e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso Consorzio Agrario Interpro-vinciale di Roma e Frosinone, in liquidazione coatta amministrativa. Entrambe le parti hanno depositato memorie e la ricorrente anche note d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, oltre a vizi della motivazione in diritto della decisione impugnata, violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi che regolano l'impresa assicurativa, in quanto operante a ciclo produttivo invertito, delle norme e dei principi che impongono la costituzione dei premi assicurativi in patrimonio separato, in particolare del D.Lgs. n. 174 del 1995, art. 67 e del D.Lgs. n. 175 del 1995, art. 78, delle norme e dei principi che regolano i beni a fungibilità giuridica, dell'art. 103 L. Fall., che avrebbe imposto la restituzione della somma vantata dalla ricorrente anziché la mera ammissione in rango chirografario del relativo credito. Sostiene che, attesa la particolare natura dei premi assicurativi, la loro riscossione da parte dell'impresa di intermediazione assicurativa determina la costituzione di un patrimonio separato, sottratto alla confusione con il patrimonio del mandatario, in quanto destinato a integrare le riserve imposte per legge alle imprese di assicurazione. E lamenta che queste sue argomentazioni siano state apoditticamente disattese dalla corte d'appello.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, oltre a vizi della motivazione in diritto della decisione impugnata, violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l'esercizio provvisorio delle imprese soggette a liquidazione coatta, della L. Fall., art. 78 inapplicabile alle imprese in liquidazione autorizzate all'esercizio provvisorio, degli art. 72 e 74 L. Fall., e del diritto alla prededuzione per i crediti derivanti dall'esercizio provvisorio dell'impresa in liquidazione coatta. Sostiene che, essendo continuata senza interruzioni l'attività dell'impresa assoggettata a liquidazione coatta, anche i crediti già maturati in precedenza nell'ambito del protratto rapporto di agenzia dovevano essere ammessi in prededuzione, perché rimane inapplicabile l'art. 78 L. Fall. 2. Il ricorso, inammissibile nella parte in cui deduce vizi di motivazione della decisione in diritto, è per il resto infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire in altro analogo giudizio, invero, "le riserve tecniche che figurano nella contabilità delle imprese di assicurazione e sono poste dalla legge in relazione esclusiva con l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa coi contratti cui si riferiscono, non costituiscono patrimoni separati, ma semplici poste contabili facenti parte del passivo dell'impresa, mentre la garanzia effettiva dell'adempimento delle obbligazioni è fornita non dalle riserve, ma dalle attività patrimoniali dell'impresa; ne' è sufficiente, per configurare un patrimonio separato, il riferimento del patrimonio stesso ad uno scopo, essendo anche necessario che intervenga una disciplina particolare, diversa da quella che regola il residuo patrimonio del soggetto, perché la separazione è uno strumento eccezionale, di cui soltanto la legge può disporre, essendo diretto ad interrompere la normale corrispondenza tra soggettività e unicità del patrimonio, per destinare una parte di questo al soddisfacimento di alcuni creditori, determinando in tal modo la insensibilità dei beni separati alla sorte giuridica degli altri, in deroga ai principi fissati dagli artt. 2740 e 2741 c.c." (Cass., sez. I, 28 aprile 2004, n. 8090, m. 572381). Ne consegue che correttamente i giudici del merito hanno escluso l'applicabilità dell'art. 103 L. Fall., in quanto il mandatario diventa proprietario dei beni fungibili ricevuti per conto del mandante (art. 1706 c.c.) e quindi la F.A.T.A. (Fondo assicurativo tra Agricoltori) s.p.a. è solo creditrice a tale titolo del Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "le domande di rivendicazione, restituzione o separazione, ai sensi dell'art. 103 L. Fall., sono ammissibili solo con riguardo a cose mobili possedute dal fallito ed esattamente individuate per specie, non anche in relazione alle cose fungibili ed, in particolare, al denaro, restando al loro riguardo configurabile un diritto di credito azionabile nei modi e con gli effetti previsti dagli art. 93 L. Fall. e segg., nei confronti della curatela del fallito" (Cass., sez. 1^, 18 ottobre 2001, n. 12718, m. 549721, Cass., sez. 1^, 16 maggio 2005, n. 10206, m. 581063).
Quanto alla pretesa che tale credito venisse ammesso in prededuzione, è anch'essa destituita di qualsiasi fondamento. La continuazione in esercizio provvisorio dell'attività di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativo, invero, non preclude l'effetto di scioglimento del preesistente rapporto di mandato previsto dall'art. 78 L. Fall., richiamato dall'art. 201 L. Fall.; e tantomeno può comportare l'ammissione in prededuzione di tutti i crediti derivanti dai contratti di mandato che per effetto della dichiarazione di insolvenza si sciolgono.
Come ha ben argomentato il Procuratore generale, sono eccezionali in realtà le disposizioni degli art. 82 L. Fall., per il contratto di assicurazione, e 74 L. Fall., per il contratto di somministrazione, laddove, in ragione dell'indivisibilità delle prestazioni, riconoscono ai contraenti dell'imprenditore insolvente il diritto alla prededuzione dei crediti anche preesistenti all'insolvenza. Nè ha alcun rilievo in questa sede la L. n. 95 del 1979, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, richiamata nelle note di udienza della ricorrente, perché si discute qui di una liquidazione coatta, che per definizione non può avere la funzione di recupero dell'impresa cui può essere invece destinata l'amministrazione straordinaria.
Nelle procedure destinate alla liquidazione del patrimonio del fallito, invero, lo scioglimento dei contratti in corso costituisce la regola; e va comunque salvaguardata la par condicio dei crediti preesistenti, anche quando, per una più conveniente liquidazione dell'attivo, venga autorizzata la temporanea continuazione dell'attività dell'impresa insolvente.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 15.100, di cui Euro 15.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006