Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6820 - pubb. 16/01/2012

Costituzione di società di persone per la presentazione di un concordato di gruppo

Appello Genova, 23 Dicembre 2011. Est. Maria Margherita Zuccolini.


Concordato preventivo - Provvedimento di omologa - Reclamo - Legittimazione - Legittimazione di coloro che non siano stati parte sostanziale nel procedimento di omologa o interessati ex articolo 180, comma 2, L.F. - Esclusione.

Concordato preventivo - Estensione dell'effetto esdebitativo ai soci illimitatamente responsabili - Concordato di gruppo - Esplicita formale richiesta delle imprese del gruppo di richiedere in proprio l'effetto esdebitativo del concordato - Effetti.

Concordato preventivo - Concordato di gruppo - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Concordato di gruppo - Concordato di società in nome collettivo costituita al fine di presentare il concordato di gruppo - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Controllo del tribunale sulla fattibilità - Esclusione.



La legittimazione a proporre il reclamo di cui all'articolo 183, legge fallimentare, avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo, deve essere riconosciuta solamente a coloro che nel giudizio di omologazione abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale e che si siano, quindi, costituiti nel giudizio di omologazione per aderire all'omologazione stessa o per opporvisi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'effetto esdebitativo previsto dall'articolo 184, comma 2, legge fallimentare in ordine alla estensione automatica del concordato preventivo di società di persone ai soci illimitatamente responsabili deve intendersi limitato alle obbligazioni sociali e non a quelle che riguardano i singoli soci, i creditori dei quali conservano, pertanto, impregiudicati i propri diritti nei loro confronti. L'effetto esdebitatorio in questione potrà, tuttavia, estendersi ai soci della società di persone nell'ipotesi di cosiddetto "concordato di gruppo" nel quale detti soci siano a loro volta imprese, le quali, nella domanda di concordato, non si siano limitate ad invocare l'effetto esdebitatorio parziale di cui al citato secondo comma dell'articolo 184, ma abbiano dichiarato di agire anche "in proprio" e non solo nella qualità di soci illimitatamente responsabili ed abbiano altresì chiesto di essere "tutti" ammesse alla procedura di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nonostante il legislatore abbia ritenuto di non dettare una definizione positiva di una realtà economica in continua evoluzione quale il gruppo di imprese, non può che essere vista con favore e consentita quale esplicazione dell'autonomia privata la scelta di proporre un concordato che coinvolga l'impresa anche qualora questa si configuri in forma di gruppo di imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In considerazione della meritevolezza giuridica che deve riconosciuta al tentativo di superamento della crisi d'impresa attraverso l'esdebitazione dell'imprenditore insolvente per deliberazione dei creditori concorsuali, deve ritenersi ammissibile il concordato preventivo di una società in nome collettivo risultante dal conferimento in essa dei complessi aziendali delle altre società appartenenti al gruppo e ciò anche nell'ipotesi in cui detta società sia stata costituita allo scopo specifico di presentare un concordato preventivo di gruppo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del procedimento di concordato preventivo, deve escludersi che il sindacato del tribunale, in sede di omologa, debba estendersi anche alla fattibilità del piano attraverso la verifica dell'iter logico con il quale il professionista, nella relazione ex articolo 161, legge fallimentare, è giunto ad affermare tale fattibilità, al fine di verificare la serietà delle garanzie offerte dal debitore con la sufficienza dei beni ceduti per la realizzazione del piano, essendo un siffatto controllo in contrasto con il dettato normativo dal quale si ricava che il legislatore ha inteso dare una netta prevalenza alla natura contrattuale e privatistica del concordato, la quale dà decisivo rilievo al consenso dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Massimiliano Ratti


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