Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7153 - pubb. 07/05/2012

Esercizio provvisorio, contratti pendenti ad esecuzione continuata o periodica e disciplina dei crediti prededucibili

Cassazione civile, sez. I, 19 Marzo 2012, n. 4303. Est. Didone.


Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Crediti sorti durante l'esercizio provvisorio - Prededuzione - Crediti successivi all'esercizio provvisorio - Applicazione della regola generale di cui all'articolo 72 LF e della disciplina della quarta sezione della legge fallimentare.

Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Contratti pendenti ad esecuzione continuata o periodica - Crediti sorti dopo la cessazione dell'esercizio provvisorio - Applicazione dell'articolo 74 L.F. - Pagamento in prededuzione delle prestazioni ante fallimento.

Fallimento - Contratti pendenti - Contratti ad esecuzione continuata o periodica e di assicurazione - Norme speciali - Applicazione a tutti i casi di continuazione del rapporto nel corso di procedure concorsuali - Esclusione.

Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Disciplina dei crediti prededucibili.



La regola di cui all'articolo 104, comma 8, legge fallimentare, secondo la quale i crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio dell'impresa sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, comma 1, n. 1), non è applicabile ai crediti sorti dopo che sia cessato l'esercizio provvisorio, per i quali "rivive" la regola generale di cui all'articolo 72 nonché la disciplina prevista dall'intera sezione quarta della legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con specifico riferimento ai contratti pendenti ad esecuzione continuata o periodica, al termine dell'esercizio provvisorio dell'impresa, si dovrà fare applicazione dell'articolo 74, secondo il quale il curatore che decide di subentrare nel contratto è tenuto a corrispondere in prededuzione anche il prezzo delle forniture già eseguite prima della dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disciplina contenuta negli articoli 74 e 82 della legge fallimentare, relativa ai contratti di somministrazione e di assicurazione, ha natura eccezionale e, come tale, non può essere estesa a tutti i casi di continuazione del rapporto nel corso di procedure concorsuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con riferimento all'esercizio provvisorio dell'impresa, la sorte dei crediti relativi ai contratti pendenti ad esecuzione continuata o periodica può essere così regolata: i) quelli sorti in pendenza dell'esercizio provvisorio hanno natura prededucibile; ii) quelli successivi all'esercizio provvisorio sorgono solo nel caso in cui il curatore opti per il subentro del contratto e sono ovviamente prededucibili; iii) quelli sorti prima della dichiarazione di fallimento avranno o meno natura prededucibile a seconda che il curatore, al termine dell'esercizio provvisorio, abbia scelto di subentrare o di sciogliersi dal contratto (articolo 74, legge fallimentare). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Luca Beretta


Massimario, art. 72 l. fall.

Massimario, art. 74 l. fall.

Massimario, art. 82 l. fall.

Massimario, art. 104 l. fall.

Massimario, art. 111 l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale