Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7206 - pubb. 21/05/2012

Nullità sopravvenuta del contratto quadro non adeguato

Tribunale Novara, 20 Aprile 2012. Est. Pascale.


Contratto-quadro – Ordine di acquisto – Nullità – Conferma o ratifica – Insanabilità.

Negoziazione titoli – Rapporto di conto corrente – Autonomia – Approvazione del c/c – Esonero della responsabilità – Inidoneità.

Contratto-quadro – Anteriorità rispetto al Tuf – Mandato adeguamento – Norme imperative – Nullità sopravvenuta.



L’eventuale conferma o ratifica, operata a contrario ed implicitamente, mediante l’asserita condotta di omissione di contestazione della nota informativa regolarmente inviata dalla banca, non è suscettibile di spiegare effetto alcuno con riferimento all’azione di accertamento della nullità dell’ordine di acquisto. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’attività di negoziazione di titoli è ultronea al mero rapporto di conto corrente e, di conseguenza, i rapporti semestrali vanno qualificati come veri e propri rendiconti – e non quali mere riepilogazioni di dati storico-contabili – come tali non suscettibili di essere disciplinati tout court dalle norme previste in materia di conto corrente e, in ogni caso, anche l’approvazione tacita del conto prevista da tali norme è limitata alla conformità dei dati contabili alle singole operazioni da cui derivano e non implica un esonero generalizzato da responsabilità della banca verso il correntista. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Un contratto quadro stipulato in data anteriore alla entrata in vigore del T.U.F. e non adeguato ai principi enunciati dall’art. 23 del Testo citato e meglio specificati dal regolamento Consob n. 11522/1998, è affetto da nullità sopravvenuta relativa, eccepibile dal solo cliente. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro



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