Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7209 - pubb. 21/05/2012

Concordato di gruppo attuato mediante fusione e distinzione delle masse e delle votazioni

Tribunale Monza, 24 Aprile 2012. Pres., est. Alida Paluchowski.


Concordato preventivo - Presentazione di un unico ricorso da parte di due società legate dal rapporto di controllo che abbiano deliberato la fusione in vista del concordato - Distinzione delle masse e delle votazioni - Necessità.



Deve ritenersi ammissibile la presentazione di un unico ricorso per concordato preventivo, basato su un piano unitario, da parte di due società legate da rapporto di controllo e da una sostanziale direzione unitaria e che in vista del concordato abbiano previsto e deliberato la fusione; l'attivo e il passivo di ogni società dovranno essere tenuti distinti sino alla adunanza dei creditori e le votazioni dovranno essere autonome, in modo da poter ricostruire la volontà dei creditori di ciascuna società ed evitare che il peso di un eventuale dissenso di ciascuno dei componenti delle due masse creditorie perda o diminuisca la propria rilevanza in conseguenza della fusione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Federico Rolfi


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 174 l. fall.

Massimario, art. 177 l. fall.


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