Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7230 - pubb. 28/05/2012

Concordato preventivo ed effetti conservativi del pignoramento

Tribunale Udine, 23 Settembre 2011. Est. Pellizzoni.


Concordato preventivo con cessione dei beni e nomina di liquidatore - Natura di procedimento di esecuzione forzata in senso lato - Assimilabilità alla procedura fallimentare - Conseguenze - Effetti conservativi del pignoramento a vantaggio dei creditori concorrenti.



A seguito della nuova formulazione dell'art. 169, legge fallimentare, contenente espresso richiamo all'art. 45, legge fallimentare, la procedura di concordato preventivo con cessione dei beni a fini di liquidazione è assimilabile, segnatamente nella fase della sua esecuzione, alla procedura di fallimento quale "procedimento di esecuzione forzata in senso lato". Anche nella procedura di concordato preventivo, infatti, la fase di esecuzione comporta l'imposizione di un vincolo indisponibile di destinazione sui beni del debitore al fine della soddisfazione dei creditori, lo spossessamento del debitore attraverso la nomina di un liquidatore ed il compimento degli atti in un contesto proceduralizzato. Ne consegue che -contrariamente a quanto si riteneva prima delle modifiche introdotte dal d.lgs 5/2006- deve ora concludersi che, anche in tale procedura, permangono inalterati a vantaggio dei creditori concorrenti gli effetti conservativi del pignoramento singolare eseguito prima dell'ammissione alla procedura. Se pertanto, prima delle modifiche apportate dal d.lgs 5/2006, l'ipoteca iscritta dopo la trascrizione di atti di pignoramento immobiliare ma prima dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo si riteneva - secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente - opponibile ai creditori concordatari (stante il mancato richiamo, in tale procedura, dell'art. 2916 c.c.), dopo tali modifiche deve viceversa ritenersi che anche nella procedura di concordato preventivo liquidatorio con cessione dei beni, gli effetti conservativi del pignoramento singolare a vantaggio dei creditori concorrenti permangono inalterati, con conseguente inopponibilità a detti creditori dell'ipoteca iscritta dopo il pignoramento ma prima dell'ammissione alla procedura. (Giovanna Cosattini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



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Massimario, art. 45 l. fall.

Massimario, art. 169 l. fall.


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