Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7265 - pubb. 04/06/2012

Mancata partecipazione alla mediazione e obbligatorietà della condanna al pagamento della somma corrispondente al contributo unificato

Tribunale Termini Imerese, 09 Maggio 2012. Est. Piraino.


Mediazione obbligatoria – Art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 – Omessa partecipazione al procedimento – A causa di litigiosità tra le parti – Assenza non giustificabile.

Mediazione obbligatoria – Art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 – Omessa partecipazione al procedimento – A causa di litigiosità tra le parti – Assenza non giustificabile – Art. 8 comma V dlgs. 28/2010 come modificato dal dl 138/11 vigente ratione temporis.



La sussistenza di una situazione di litigiosita tra le parti non puo di per sè sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010, nel testo modificato dall’articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, va pronunciata condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo. La lettera della citata disposizione, in virtu dell’uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta. L’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall’esito del giudizio e tale irrogazione non puo, pertanto, ritenersi necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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