Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7331 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Terni, 26 Aprile 2012. Est. Vella.


Concordato preventivo - Omologazione - Potere del tribunale di verifica delle condizioni di ammissibilità - Sussistenza - Verifica della fattibilità - Verifica dei presupposti sostanziali e della manifesta infondatezza delle valutazioni del professionista attestatore.



Il tribunale, in sede di omologa del concordato preventivo, non deve solo verificare nuovamente la sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, già preliminarmente scrutinate con l'apertura della procedura, ma anche tener conto degli elementi sopravvenuti o comunque tali da incidere sul giudizio positivo che la sorreggeva. In questa fase, infatti, il controllo del tribunale non è meramente formale e documentale, ma esteso alla sussistenza dei presupposti sostanziali e della rispondenza della proposta allo schema legale ed ai fini tipici dell'istituto, compresa perciò la verifica in ordine alla non manifesta inadeguatezza delle valutazioni espresse dal professionista attestatore in punto di fattibilità, e ciò anche in assenza di opposizioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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